Un altro passaggio fondamentale per la revisione del Fondo Clero, è stato compiuto. La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ha riconosciuto anche agli iscritti al Fondo il diritto di ricongiungere contributi versati in diverse gestioni previdenziali, diritto già acquisito, sin dal 1979, dalla generalità dei lavoratori con la legge 29.
La facoltà di trasferire contributi da una gestione ad un'altra si aggiunge all'analoga possibilità di «totalizzare» le contribuzioni, ammessa espressamente per il Fondo Clero dal decreto legislativo n. 42/2006 e dalla circolare Inps n. 69 del 9 maggio scorso. La sentenza della Cassazione, n. 2757/2006, conferma il convincimento di migliaia di sacerdoti di aver subìto, per oltre trenta anni, una ingiusta discriminazione previdenziale, chiaramente in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sulla parità di trattamento dei cittadini italiani.
Il giudizio della Corte cancella un ambiguo divieto di cumulo di contributi, finora sopportato dalla categoria, ed ha il pregio di confermare le speciali caratteristiche del Fondo Clero, che tuttavia non impediscono la sua completa parificazione alle altre gestioni previdenziali obbligatorie. Si tratta di un criterio rilevante che emerge chiaramente da alcune delle motivazioni adottate dalla Corte nel caso in giudizio:
a) «la mancanza di espressa esclusione dal sistema previdenziale di cui alla legge 903 del 1973 (Fondo Clero) non è interpretabile in senso restrittivo»;
b) i ministri di culto sono inclusi «nell'ampia categoria dei lavoratori dipendenti o autonomi o esercenti libere professioni».
Questa espressione non ha l'effetto di assimilare i sacerdoti ai lavoratori delle categorie indicate, ma vuole intendere che le norme previdenziali di carattere generale devono avere applicazione universale, essendo indirizzate a tutte le possibili categorie lavorative (dipendenti, autonomi, professionisti), senza alcuna esclusione. Questo secondo criterio è stato richiamato, con l'occasione, dalla stessa Corte di Cassazione, come già espresso in due sue sentenze del 1995, con le quali è stato riconosciuto anche agli iscritti al Fondo Clero la maggiorazione sulla pensione per gli ex combattenti. La legge 140/1985, che ha introdotto il beneficio per i reduci del settore privato, non aveva citato fra i destinatari il Fondo Clero, ma è evidente, secondo la Cassazione, che le misure di alto contenuto sociale e di interesse generale non possono incontrare ostacoli o esclusioni, tranne che siano espressamente indicate nelle leggi da applicare. Due sole bordate della Cassazione, tutte e due andate a segno, dovrebbero confermare i vari iscritti al Fondo che la via giudiziaria (che inizia attraverso i ricorsi amministrativi da opporre all'Inps) è idonea a smantellare le antistoriche norme del Fondo Clero, che impediscono la parità dei diritti previdenziali riconosciuti a tutti i cittadini, purché compatibili con lo status di ministro di culto.
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