L'Inps è pronto ad aprire il sipario sulla totalizzazione dei contributi. L'Istituto di previdenza si appresta a pubblicare questa settimana la circolare applicativa, attesa da diversi mesi.
La totalizzazione, vale a dire il cumulo gratuito dei contributi versati nelle più diverse gestioni previdenziali, aprirà le porte della pensione a migliaia di lavoratori che possiedono contributi insufficienti. Le regole specifiche sono state concentrate nel decreto n. 57 del 5 aprile scorso, in attuazione dell'articolo 71 della finanziaria 2001, a sua volta ispirato ad una precisa sentenza della Corte costituzionale.
La nuova facoltà di cumulo si presenta in alternativa alla "ricongiunzione" di contributi prevista dalla legge 29/79, ma ha il vantaggio di essere sempre gratuita e di non richiedere il trasferimento materiale delle posizioni assicurative da un ente all'altro. Fermi restando i diversi accrediti che danno luogo all'unica pensione, ognuno degli enti previdenziali interessati sosterrà in proporzione l'importo mensile della rendita maturata col cumulo degli stessi contributi.
Possono utilizzare la totalizzazione i lavoratori iscritti in due o più forme di previdenza obbligatoria che possiedono contributi nelle gestioni interessate tali che, considerati separatamente, sono insufficienti per liquidare una pensione di vecchiaia o di inabilità.
Accanto a queste condizioni, è richiesto che almeno una quota del trattamento di pensione (relativa ai contributi versati in uno degli enti) sia calcolata col sistema retributivo. Il diritto alla pensione totalizzata presuppone quindi che l'interessato sia stato assicurato in una gestione previdenziale prima del 1996 e che possieda un'anzianità contributiva che consenta la liquidazione della relativa quota col calcolo retributivo. Di fatto, sono esclusi dalla totalizzazione solo gli assicurati dopo il 1996 in più gestioni previdenziali ed, inoltre, i lavoratori che benché aventi diritto al calcolo retributivo optano per la liquidazione dell'intera pensione col sistema contributivo.
E' consentito il cumulo dei diversi periodi assicurativi purché la totalizzazione sia intera e completa per tutti i contributi posseduti ed a patto che non vi siano fra di loro sovrapposizioni.
Le quote di pensione relative ai contributi accreditati nelle diverse gestioni previdenziali sono calcolate ciascuna con le regole della relativa gestione e danno diritto alla reversibilità ai favore dei familiari superstiti, sempre con le regole proprie della gestione interessata.
Ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione ai superstiti, la domanda di totalizzazione deve essere presentata ad uno degli enti interessati. La richiesta va invece effettuata esclusivamente all'Inps quando l'Istituto sia l'ente di ultima iscrizione. Per la prima volta sono ammessi ufficialmente al cumulo anche gli iscritti ed ex iscritti al Fondo Clero.
© Riproduzione riservata
ARGOMENTI: