La pensione dei pubblici dipendenti trascina con sé una coda velenosa. Si tratta del pagamento della buonuscita che, per i soliti motivi di cassa, viene differito di diversi mesi, secondo la situazione del pensionato. Per legge, occorre attendere non poco per vederla accreditata, in casi estremi fino a 5 anni. L'insofferenza di non poter percepire il dovuto e subito ha richiamato interventi della Consulta e della Cassazione, ma non favorevoli. Si fa strada ora un criterio in grado di superare il pagamento allungato. Infatti, se la buonuscita ha sostanzialmente il carattere di retribuzione differita per il tempo della vecchiaia, rinviare di mesi o di anni il suo pagamento contraddice la finalità di sostentamento del titolare, fino ad annullarla. Contro i facili entusiasmi, un recente comunicato dell'Inps interviene per puntualizzare l'attuale stato dell'arte sui termini di pagamento del trattamento di fine servizio (Tfs). L'Istituto ricorda che il pagamento del Tfs avviene entro 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso del lavoratore. Se il rapporto di lavoro cessa per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, il pagamento deve avvenire non prima di 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio. In tutti gli altri casi di collocamento a riposo il pagamento della prestazione è rinviato di almeno 24 mesi. Sulla base di queste tempistiche, la liquidazione deve avvenire in unica soluzione se l'ammontare complessivo lordo non supera i 50mila euro; in due rate annuali se l'ammontare supera i 50 mila ed è inferiore a 100.000 euro; in tre rate annuali se supera i 100mila euro. In caso di pagamento rateale, la seconda e la terza tranche sono pagate rispettivamente dopo 12 e dopo 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima. A tutti termini di pagamento previsti secondo la causale di cessazione dal servizio, occorre aggiungere altri 90 giorni per l'istruttoria dell'Inps, durante i quali non maturano interessi di mora. La lavorazione dipende infatti dai dati giuridici ed economici come trasmessi dall'ex ente datore di lavoro, non sempre completi per il calcolo della prestazione. Per le pensioni anticipate (come Quota 100) il Tfs decorre dalla data teorica della pensione ordinaria, e non da quella di effettivo collocamento a riposo.
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