Lunedì prossimo, 3 maggio, si aprirà la stagione termale organizzata dall'Inps e si concluderà, con l'ultimo ciclo di cure, il prossimo 15 novembre. Alle terme sono ammessi i lavoratori dipendenti, gli autonomi ed i lavoratori parasubordinati, che non utilizzano le cure offerte da Asl od altri enti. I lavoratori ammessi hanno la facoltà di scegliere sia il turno quindicinale delle cure sia la struttura alberghiero termale, fra quelle convenzionate con l'Inps. L'interessato ha solo l'onere di comunicare all'Istituto, a mezzo fax, il turno e la struttura prescelti.
Quest'anno l'Inps, in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma, effettuerà uno studio sulla efficacia delle cure termali per le forme bronco catarrali. Il lavoratore che farà richiesta di terapia inalatoria, verrà in seguito sottoposto alla valutazione della funzionalità respiratoria. In una prima fase, sono interessati i residenti nelle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Puglia, Umbria. Lo studio si pone l'obiettivo di verificare l'efficacia delle terapie per rallentare lo sviluppo delle patologie respiratorie, di ridurre le assenze dal lavoro dell'assicurato e di evitare lo stato di invalidità cui può portare l'aggravamento della patologia respiratoria.
Visite di controllo. Le assenze dal lavoro per malattia hanno acquisito, infatti, un particolare rilievo per l'ente di previdenza, tenuto conto che gli oltre cento Comitati provinciali dell'Inps hanno accolto o respinto i ricorsi dei lavoratori trovati assenti alla visita domiciliare con valutazioni tra loro contrastanti.
L'Istituto ha pertanto predisposto una nota riassuntiva delle regole che il lavoratore ammalato in casa è tenuto ad osservare. Per agevolarne la conoscenza, il comunicato è stato diffuso sia presso le diverse organizzazioni sindacali sia presso i medici, con l'invito a questi ultimi ad affiggerlo nei rispettivi studi e ambulatori.
La nota si sofferma in particolare sulle motivazioni, di carattere eccezionale, che possono giustificare l'assenza del lavoratore dal suo domicilio, riscontrata dal medico di controllo. La Corte di cassazione, in diverse sentenze sulla materia, ha individuato alcuni criteri sulla regolarità delle visite domiciliari, vincolanti sia per i lavoratori sia per gli enti pubblici (Inps, Asl ecc.).
Ad esempio, ai medici non è consentito, neppure in presenza di particolari malattie, rilasciare, in via preventiva, "autorizzazioni" a non rispettare le fasce orarie nelle quali il lavoratore è tenuto ad essere presente nella sua abitazione (tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19). L'eventuale assenza al controllo sanitario sarà ora valutata singolarmente, non avendo alcuna rilevanza l'eventuale "autorizzazione" rilasciata all'ammalato.
Le assenze ingiustificate sono punite con la perdita totale dell'indennità di malattia per i primi 10 giorni.
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