Sussidi Inps possibili anche senza il “permesso”
martedì 14 maggio 2024
L’indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti (Naspi) e per i collaboratori (DisColl), l’indennità di malattia, la maternità, l’assegno unico universale per i figli, e quanto altro offre l’Inps in tema di sostegno ai redditi dei lavoratori e delle famiglie sono prestazioni che spettano anche nel corso delle procedure previste per rinnovare un permesso di soggiorno. Lo chiarisce l’Istituto di previdenza ai suoi uffici (msg. 1589 del 22 aprile) sui criteri per esaminare le richieste avanzate dai cittadini di un Paese diverso da quelli dell’Unione Europea e che hanno richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, come attestato dalla ricevuta rilasciata dall’ufficio postale di avvenuta richiesta di permesso alla Questura. Le varie direttive in materia di immigrazione mirano infatti al soggiorno degli extracomunitari in Italia in continuità e nel rispetto delle regole. Consentono quindi al cittadino extra europeo di permanere legittimamente sul territorio italiano quando è in attesa che gli venga rilasciato il rinnovo del permesso di soggiorno. E questo anche oltre il periodo dei venti giorni messi a disposizione degli uffici immigrazione per la consegna del documento. Nella relativa attesa, l’interessato resta pienamente legittimato sia al soggiorno in Italia sia ai diritti connessi. Questi diritti cessano automaticamente nei casi di mancato rinnovo, di revoca o di annullamento del permesso di soggiorno. Anche durante i tempi del rinnovo, gli uffici dell’Inps sono tenuti a verificare l’esistenza dei requisiti prescritti per il sussidio richiesto e a disporre il pagamento spettante nella misura di legge. Il pagamento deve essere disposto con riserva di restituzione integrale qualora il rinnovo del permesso di soggiorno non sarà riconosciuto. In particolare – ricorda l’Istituto – una domanda di Naspi (disoccupazione dei lavoratori dipendenti) deve essere inoltrata telematicamente entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso di maternità o di malattia o di infortunio, insorti entro 60 giorni dalla cessazione del lavoro, rimane sospeso il periodo disponibile per presentare la domanda per un tempo pari alla durata dell’evento. In ogni caso, la domanda di Naspi inviata dall’interessato all’Inps equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità a trovare un nuova occupazione. © riproduzione riservata
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