Sul pagamento dell’accompagno l’Inps accelera
martedì 18 luglio 2023
L’
indennità di accompagnamento, detta comunemente “accompagno”, è riservata agli invalidi, come accertato da una speciale Commissione Medica, non sono in grado da soli di camminare, di mangiare, vestirsi, lavarsi ecc., cioè di compiere gli atti quotidiani della vita. Una volta accertato il diritto, l’indennità è messa in pagamento dall’Inps in via automatica, senza interventi manuali degli uffici, a patto che siano già presenti tutte le modalità per il pagamento scelte dall’interessato. Quest’anno spetta un importo mensile di 527,16 euro per dodici mensilità esenti da tasse.
Il pagamento veloce è stato esteso lo scorso anno a una fascia di cittadini che attendevano da tempo la liquidazione dell’accompagno, o perché erano soggetti ad una revisione dell’invalidità oppure perché esenti dalle visite mediche per la presenza di gravi patologie (neoplasie, perdite anatomiche ecc.).
L’Inps accelera ora il pagamento anche quando la Commissione Medica ha dato parere negativo e l’interessato ha fatto causa in Tribunale. Si tratta dei soggetti già riconosciuti invalidi civili totali e con età oltre i 67 anni. È frequente che il giudice, dopo un accertamento tecnico preventivo, riconosca con un “decreto di omologa” il diritto all’accompagnamento. In questi casi, la liquidazione in automatico è stata ora avviata presso alcune sedi “pilota” (Modena, Genova, Brindisi e la filiale metropolitana di Napoli) a titolo sperimentale, per mettere a punto l’efficienza della nuova procedura e rispettare il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto. Conclusa la fase sperimentale il servizio sarà esteso a tutte le strutture Inps. Oltre il decreto di omologa, la procedura automatizzata verifica anche la presenza di altre condizioni: la cittadinanza e la residenza in Italia, l’assenza di un ricovero ospedaliero (altrimenti viene sospeso il pagamento dell’indennità), l’indicazione di un delegato alla riscossione o di un tutore, l’assenza di quote associative agli enti di categoria Anmic, Ens, Uic, Anffas. Inoltre il beneficiario non deve risultare titolare di assegno o di pensione sociale o di altri assegni per invalidità o di accompagnamento liquidati dall’Inail o per pensioni di guerra. In ogni caso, le indennità scartate dal processo automatizzato saranno sottoposte ad una istruttoria manuale a cura degli operatori di sede. © riproduzione riservata
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