Un aiuto alle responsabilità dei parroci e dei sacerdoti impegnati negli oratori e nelle strutture sportive della parrocchia è offerto da un recente decreto ministeriale che obbliga tutti gli sportivi dilettanti ad essere assicurati contro gli infortuni. In alcuni casi, tuttavia, la nuova assicurazione obbligatoria investe direttamente il sacerdote che partecipa alle attività sportive. Il decreto colma una serie di aspettative del settore, attraversato ultimamente dalla contorta vicenda dello Sportass, l'ente pubblico per le assicurazioni dello sport e chiuso nel 2007 per fallimento. Il nuovo provvedimento attribuisce tutti i compiti assicurativi, in favore degli sportivi dilettanti, alle singole Federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva (Polisportive salesiane, Acli, Libertas, Centro sportivo italiano, ecc.) che opereranno nell'interesse e per conto dei rispettivi tesserati. Le Federazioni, sotto la vigilanza del Coni, individueranno una propria compagnia assicurativa attraverso una pubblica gara, tenendo conto delle peculiarità della propria disciplina sportiva. Il decreto ministeriale inserisce nella assicurazione obbligatoria: a) i soggetti tesserati che svolgono attività sportiva non solo a livello agonistico ma anche amatoriale o per semplice gioco; b) i dirigenti, così qualificati dalle federazioni ed enti; c) i tecnici, intendendo come tali gli istruttori, gli allenatori, i collaboratori e le analoghe figure comunque preposte all'allenamento degli atleti. La categoria dei "collaboratori e analoghe figure", genericamente indicate pur in senso tecnico, può includere, in diversi casi, anche i sacerdoti preposti allo svolgimento delle attività sportive. Una condizione generale del nuovo sistema collega automaticamente il tesseramento con l'assicurazione obbligatoria. L'uno e l'altra non possono più sussistere separatamente né a scelta tra le due modalità. Tanto che il pagamento del premio assicurativo deve avvenire esclusivamente tramite la federazione interessata.
Assicurazioni in corso. Le polizze assicurative che i singoli sportivi hanno stipulato a tutela della propria incolumità, e che sono attualmente in corso, sono provvedimenti che rientrano nella libera autonomia dei singoli. Conservano quindi la loro efficacia fino alla scadenza naturale della polizza; sono rinnovabili, recedibili ecc. a scelta dell'interessato. Stesso discorso vale per le polizze assicurative stipulate in forma collettiva ma sempre su iniziativa di privati. Invece le forme assicurative che sono state stipulate in forma collettiva dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione devono essere riviste ed aggiornate in base alle nuove disposizioni entro il prossimo 31 marzo.
Prestazioni. È prevista la liquidazione di almeno 80 mila euro a favore dei familiari in caso di decesso del tesserato e, in caso di invalidità permanente, di un indennizzo rapportato al capitale di 80 mila euro.
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