Diventa operativo dalla prossima settimana il Servizio civile universale, istituito dal decreto legislativo n. 40 dello scorso marzo. A partire dal 4 settembre e fino alle ore 14 del 30 novembre, gli enti del servizio civile, iscritti all'albo nazionale o agli albi regionali, possono presentare progetti da realizzarsi nel 2018 in Italia e all'estero, applicando a titolo sperimentale le nuove modalità previste dal Servizio civile universale. Così stabilisce un «Avviso di presentazione dei progetti» emanato nei giorni scorsi dal Dipartimento della gioventù.
Il decreto ha introdotto diverse novità rispetto a precedenti disposizioni: a) la durata flessibile (dagli 8 ai 12 mesi) del servizio offerto ai volontari in età fra i 18 e i 28 anni, b) l'impiego di giovani con minori opportunità, c) lo svolgimento del servizio per un periodo di tre mesi in un Paese dell'Unione europea, d) l'accesso al mondo del lavoro facilitato dalla presenza di un tutor.
Volontari. I giovani, senza distinzioni di sesso o di nazionalità, che il Servizio civile "pesca" anche dai vari ambiti parrocchiali e dalle organizzazioni cattoliche del volontariato, ricevono in base al decreto 40, uno specifico trattamento previdenziale (nota Inps 108 del 6 luglio scorso).
Il rapporto con i volontari inizia con la firma di un contratto tra l'interessato e la presidenza del Consiglio dei ministri, contratto non assimilabile ad un rapporto di lavoro o di collaborazione.
Da questo consegue che gli assegni corrisposti agli operatori sono esenti da imposte e da contributi previdenziali, e non provocano la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Gli interessati, inoltre, possono lavorare nello stesso tempo come dipendenti o autonomi, a patto che le attività non siano incompatibili con il corretto svolgimento del servizio civile.
Riscatti. L'esenzione da contributi Inps per il rapporto con il Servizio universale non esclude però che gli interessati possano, a proprio carico, riscattare tutti o parte dei periodi impegnati nel Servizio. Questa facoltà può essere esercitata in qualsiasi tempo, senza alcun termine di decadenza, a condizione che risulti versato almeno un contributo Inps in una delle gestioni in cui è ammesso il riscatto (lavoratori dipendenti pubblici e privati, autonomi, collaboratori, fondi speciali di categoria e fondo clero). Per il periodo riscattato non deve risultare altra contribuzione contemporanea sia nella gestione del riscatto sia in eventuali altre forme assicurative. È possibile rateizzare il costo fino a 120 rate mensili.
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