L'Inpdap apporta alcune modifiche alle procedure in materia di riscatti e di ricongiunzioni presentate dal personale del comparto scuola, anche a tempo determinato o supplente. Le nuove disposizioni dell'ente sono quindi valide per tutti gli insegnanti di religione, indipendentemente dal nuovo inquadramento giuridico che in questi giorni si sta realizzando nelle diverse Regioni.
Le precisazioni dell'Inpdap riguardano le domande di riscatto o di ricongiunzione di periodi contributivi presentate dopo il 1° settembre 2000. L'accoglimento di queste pratiche si può concludere con il pagamento dell'onere contributivo in unica soluzione o in forma rateale oppure con la rinuncia a fronte del costo giudicato non sostenibile dall'interessato. Il pagamento rateizzato, il caso più frequente, avviene con trattenute mensili sullo stipendio, a partire dal secondo mese successivo ai novanta giorni dalla data di notifica dell'accoglimento. Poiché la scuola, ente datore di lavoro, non paga direttamente le retribuzioni, le trattenute devono essere operate a cura del Dipartimento provinciale dell'economia. Se il pagamento avviene in unica soluzione, il docente interessato dovrà darne tempestiva comunicazione agli uffici Inpdap, per evitare che gli organismi scolastici interessati procedano a disporre recuperi sullo stipendio. Devono invece intervenire direttamente le istituzioni scolastiche sui pagamenti rateali che riguardino personale supplente temporaneo. In questo caso, le scuole, poiché gestiscono direttamente tale personale, effettuano le ritenute per riscatti e ricongiunzioni e comunicano all'Inpdap l'estinzione del debito totale oppure parziale (in caso di cessazione dal servizio). L'eventuale debito residuo, indipendentemente dalla volontà del supplente, dovrà essere versato in unica soluzione, nell'importo che sarà determinato a cura della sede Inpdap.
Il personale scolastico a tempo determinato dovrà, d'ora in avanti, segnalare nella domanda se il proprio trattamento economico è gestito direttamente dalla scuola ove presta servizio.
I provvedimenti di accoglimento, se non sono rifiutati entro 90 giorni, si intendono tacitamente accettati e, nello stesso termine, il richiedente deve pagare in unica soluzione l'onere richiesto; mancando tale versamento, si provvede automaticamente a rateizzare la somma indicata.
Calcolo dell'onere contributivo. L'Inpdap precisa che la data della domanda è quella di protocollo registrata dall'ente. è pertanto interesse dei richiedenti inviare direttamente le nuove domande sia alla scuola di appartenenza sia alla sede Inpdap. In deroga al nuovo indirizzo, per le pratiche in corso, presentate cioè nel periodo tra il 1° settembre 2000 ed il 9 settembre 2004 (data della circolare sulla materia n. 55) sarà considerata come data di presentazione quella registrata sul protocollo delle scuole.
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