Scuola, quarant'anni di troppo
giovedì 11 febbraio 2010
Ecclesiastici e laici impegnati nella scuola e sulla soglia del pensionamento sono nel mirino della legge 102/2009. La legge dà facoltà all'amministrazione scolastica di rescindere unilateralmente il rapporto di lavoro con i dipendenti che raggiungono i 40 anni di contributi, considerando in questi anche eventuali riscatti ed altre contribuzioni.
Il mese scorso i dirigenti scolastici hanno ricevuto dal sistema informativo del Ministero dell'istruzione tutti gli elementi e i dati necessari per individuare i docenti interessati al requisito dei 40 anni contributivi (non quelli di effettivo servizio) alla data del 31 agosto 2010. Il recesso della scuola ha carattere eccezionale, essendo limitato al triennio 2009-2011, ed è discrezionale, dovendo tener conto dell'effettivo fabbisogno di personale scolastico. Appare naturale che il recesso nei confronti di docenti di religione, di ruolo e non di ruolo, debba essere portato a conoscenza del rispettivo ufficio scolastico della diocesi.
Partono in questi giorni le lettere di preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro. Per la validità dell'operazione, le comunicazioni devono avvenire entro il prossimo 1° marzo (il termine del 28 febbraio, indicato dal Ministero, cade di domenica). I docenti di religione, ed altri che rientrano nella previsione della legge, hanno la garanzia di poter differire la cessazione dal servizio, qualora abbiano diritto a un ulteriore scatto di stipendio entro il 2011. Una disposizione a salvaguardia del trattamento di quiescenza e di previdenza da completare.
Sessantasette anni. I docenti che all'età di 65 anni non raggiungono l'anzianità contributiva di 40 anni alla data del 1° settembre 2010 o 2011 possono chiedere di trattenersi in servizio per altri due anni, sempre che non appartengano a classi di concorso, di posti o di profili in esubero. L'accoglimento di queste domande è soggetto alle valutazioni discrezionali della scuola. Le richieste devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza nel periodo compreso tra i 24 e i 12 mesi che precedono il compimento dell'età per il collocamento a riposo.
Assistenza fiscale. L'Inpdap offre ai suoi pensionati la possibilità di fruire dell'assistenza fiscale diretta in occasione della presentazione del modello 730. I docenti pensionati che richiedono per la prima volta l'assistenza fiscale dell'ente devono presentare una domanda in carta semplice, entro il 14 febbraio 2010, alla sede territoriale Inpdap di appartenenza e solo per il primo anno. Chi ha già utilizzato l'assistenza fiscale dell'Istituto non deve presentare alcuna richiesta, ma soltanto attenersi alle indicazioni che saranno fornite in vista del 30 aprile, data in cui il contribuente deve presentare al sostituto di imposta (nel caso l'Inpdap) il modello 730 e la busta con la scelta dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef. Intanto, entro questo mese il pensionato deve ricevere il Cud per il 2009.
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