Scuola, le pensioni dei religiosi
giovedì 26 febbraio 2009
Nuove regole sui pensionamenti nella scuola sono state precisate da una recente direttiva (n. 13/2008) del Ministero dell'istruzione, ancora in corso di registrazione presso la Corte dei conti. La direttiva produce i suoi effetti anche nei confronti dei docenti di religione, sia laici sia ecclesiastici, inquadrati nei ruoli regionali. Il contesto e le finalità del provvedimento (riassetto della rete scolastica ed economie di spesa) inducono a ritenere che le nuove disposizioni debbano applicarsi anche nei confronti dei docenti di religione non ancora inseriti nei ruoli organici, rimanendo incaricati a tempo, ferme restando le competenze ed i rapporti con gli uffici diocesani per la scuola.
Trattenimento in servizio. Permane la facoltà per i docenti interessati di trattenersi in servizio per due anni oltre l'età stabilita per il collocamento a riposo. La relativa domanda potrà essere accolta solo quando, avendo compiuto l'età per la pensione di vecchiaia (gli uomini a 65 anni) non è stata ancora raggiunta l'anzianità contributiva minima (20 anni) oppure quella massima (40 anni). La decisione di restare in cattedra fino ai 67 anni è quindi rimessa alla esclusiva discrezione della scuola che, in questo ambito, dovrà evitare situazioni di esubero di personale. Ne consegue, inoltre, che chi ha superato i 65 anni di età con 40 di contributi non può più chiedere di trattenersi in servizio e deve obbligatoriamente lasciare la scuola avendo già maturato il massimo per la pensione.
40 anni di contributi. La pensione diviene "quasi obbligatoria" per chi raggiunge un'anzianità contributiva di 40 anni. La scuola, infatti, ha ora la facoltà di risolvere d'ufficio, solo con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro nei confronti di tutti i dipendenti che raggiungono un'anzianità contributiva di 40 anni. La facoltà della scuola deve essere comunicata ogni anno entro il mese di febbraio, con effetto del pensionamento obbligato dal 1° settembre 2009. Se il preavviso è comunicato oltre il termine, il licenziamento ha effetto dall'anno scolastico successivo (2010/2011 ecc.).
Come "anzianità contributiva" la legge non considera necessariamente 40 anni di cattedra, ma a comporre i 40 anni possono concorrere anche i periodi pre ruolo, gli eventuali riscatti, le ricongiunzioni (legge 29/79) ecc.
Tuttavia, con una modifica alla legge approvata ieri, la regola è stata ribaltata, nel senso che i 40 anni di contributi devono essere effettivi nella scuola. Quindi i periodi di riscatto, figurativi, di servizio militare ecc. sono fuori dal calcolo dei 40 anni e gli interessati possono restare in cattedra fino ai 40 anni effettivi di insegnamento.
Indipendentemente dai contributi, la cessazione del rapporto di lavoro è immediata
per il personale collocato permanentemente fuori ruolo per motivi di salute e per i dipendenti valutati negativamente, con adeguata documentazione, circa la consistenza e la qualità del servizio.
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