Il Ministero del lavoro si è pronunciato a favore degli enti religiosi in materia di contributo Cuaf, la Cassa Inps per gli assegni familiari. Da diversi anni molti enti sono esonerati da questa contribuzione, ma, con le attuali norme, l'esenzione può essere riconosciuta ad un maggior numero di strutture religiose. Si tratta, in particolare, degli enti ecclesiastici che svolgono attività sociale nel campo dell'educazione e dell'istruzione.
Il Ministero coglie l'occasione per dichiarare fuori tempo l'orientamento dell'Istituto di previdenza su questa contribuzione, ed invita lo stesso Inps ad adeguarsi alla nuova situazione. La vicenda è stata suscitata dal Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro (interpello n. 40/2009), per ottenere un chiarimento normativo circa la corretta applicazione dell'esonero. Sin dall'inizio (legge 33/80), il beneficio è stato riservato a tutti gli enti che operano nel vasto campo dell'assistenza sociale ed alle strutture ospedaliere, comprese quelle convenzionate col Servizio sanitario nazionale. Ma a due condizioni:
a) garantire ai dipendenti un trattamento di famiglia non inferiore agli assegni familiari dell'Inps
b) non perseguire finalità di lucro.
Su quest'ultimo punto, l'Inps ha considerato non lucrativi i servizi forniti dell'ente gratuitamente oppure a fronte di un corrispettivo o, comunque, di un finanziamento di entità tale da costituire il mero costo delle prestazioni erogate. La recente normativa sulle Onlus ha incluso tutti gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, e tra questi enti figurano anche quelli educativi e di istruzione. Questo " precisa il Ministero " non significa estendere automaticamente l'esonero Cuaf a queste strutture, qualificando così anche l'istruzione come attività di natura assistenziale e non lucrativa. Tuttavia, tutto quello che riguarda le Onlus, nel bene e nel male, è rilevante solo ai fini fiscali (Agenzia delle Entrate circ. 168/98).
Ne consegue che anche agli enti di istruzione che chiedano l'esonero dal pagamento della Cuaf si debbano applicare le regole dell'Inps. E non si può negare che il concetto di "assenza di lucro", così come è interpretato dall'Istituto, debba essere rivisto alla luce delle sentenze della Cassazione emesse specificamente sulla Cassa assegni familiari. Infatti, i giudici considerano non lucrativa non solo l'attività svolta gratuitamente o con ricavi a pareggio di costi, ma anche quella ove «l'eventuale esubero tra le entrate e le uscite non costituisca mai profitto, ma avanzo di gestione da destinarsi al miglior conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente» (Sez. Lav. n. 2915/04).
Di conseguenza, ove l'ente ecclesiastico dimostri che gli eventuali ricavi derivanti dall'attività svolta non vengano ridistribuiti, potrà beneficiare dell'esonero Cuaf, purché sussista anche l'altra condizione della vecchia legge 33/1980 sui trattamenti per carichi di famiglia.
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