«Siamo i primi ad aver deliberato il pacchetto di norme applicative sul cumulo che rende finalmente operativo per le nostre categorie lo strumento consentito dalla legge di stabilità 2016». Così la dichiarazione del presidente della Cassa degli ingegneri e degli architetti, Giuseppe Santoro, ha accompagnato il provvedimento, recentemente approvato dal Comitato nazionale dei delegati, che introduce nel Regolamento di Inarcassa la «pensione in cumulo» come nuovo tipo di prestazione previdenziale. La delibera di modifica del Regolamento attende ora, per essere operativa, il via libera dei Ministeri vigilanti.
Il nuovo cumulo gratuito interessa una platea di 58.000 potenziali beneficiari (cosiddetti "ex attivi") già assicurati presso l'Inps ed altre gestioni pensionistiche e con periodi, non coincidenti, di contribuzione ad Inarcassa. Il vantaggio pensionistico derivante dal nuovo cumulo per migliaia di interessati ha un notevole impatto finanziario sui conti della Cassa. Le maggiori uscite previdenziali, secondo le prime valutazioni attuariali, si traducono in un aumento della riserva matematica per 5 milioni di euro.
Dopo l'approvazione dei Ministeri, il nuovo istituto del cumulo si aggiungerà alle altre misure, ricongiunzione e totalizzazione, utili per accorpare contribuzioni frutto di carriere discontinue, accreditate in più enti di previdenza. A quanti hanno avviato un'operazione, non ancora conclusa, di ricongiunzione o di totalizzazione, e che ora hanno convenienza ad utilizzare il cumulo gratuito, la legge consente di recedere, oppure di ottenere il rimborso degli oneri non completamente pagati, con un'apposita richiesta da presentare non oltre il 1° gennaio 2018. In ogni caso, la nuova "pensione in cumulo" potrà essere liquidata solo quando sarà sottoscritta una specifica convenzione con l'Inps per coordinare la trasmissione dei dati contributivi e dei pagamenti ai contribuenti interessati, nel rispetto degli ambiti riservati all'autonomia di Inarcassa.
Le norme interne di categoria applicano gli stessi parametri di età e di anzianità contributiva minimi previsti per la pensione di vecchiaia ordinaria, pari a 66 anni di età e 32 anni di anzianità contributiva. A coloro che avranno maturato questi requisiti Inarcassa applicherà le proprie regole con il calcolo pro quota, come introdotto dall'ultima circolare sul cumulo dell'Inps n. 140 del 12 ottobre scorso. La quota dello stesso Inps spetta invece con un requisito minimo di 20 anni di contributi e 66 anni e 7 mesi di età. In altre condizioni sarà applicato il solo sistema contributivo della riforma del 2012.
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