Salvare il salario ed il posto di lavoro, ad ogni costo. Un obiettivo irrinunciabile, in particolare nelle piccole e medie aziende e per i numerosi lavoratori in mobilità, a rischio di un futuro più incerto e difficile. Non è la descrizione di uno dei drammatici effetti della congiuntura economica in corso, ma di un provvedimento del lontano 1991, la legge 223, che ha anticipato una soluzione di fortuna per i settori colpiti dalle crisi occupazionali. Oggi la vecchia legge ha assunto un carattere di attualità e di interesse per i dipendenti e per le stesse aziende coinvolti nelle emergenze dei nostri giorni.
La legge 223 stabilisce che il lavoratore in mobilità che accetti l'offerta di un lavoro che comporta l'inquadramento in un livello retributivo più basso di quello corrispondente alle mansioni originarie, ha diritto ad un assegno integrativo mensile. L'assegno, pagato dall'Inps, ha una durata massima di dodici mesi e il suo importo è pari alla differenza tra la retribuzione precedente e quella successiva inferiore, secondo i rispettivi livelli previsti dai contratti collettivi di lavoro. In ogni caso non può essere superiore all'importo dell'indennità di mobilità che il singolo lavoratore avrebbe percepito se fosse rimasto senza lavoro.
Di fronte alle difficoltà della disoccupazione, senza alcuna certezza per il domani, la legge offre la possibilità di salvarsi, ricevendo un salario più basso ma con un posto di lavoro stabile. Accettando l'uovo di oggi, invece della improbabile gallina di domani, il lavoratore tuttavia non subisce perdite sostanziali grazie all'assegno integrativo dell'Inps.
Tuttavia, condizioni essenziali per ricevere questo assegno sono la instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e l'esistenza del diritto all'indennità di mobilità. Non possono beneficiare di questo assegno i lavoratori ai quali sia stato offerto un lavoro a tempo parziale o determinato, il cui rifiuto non comporta la decadenza dalla iscrizione alla mobilità, mentre la sua accettazione sospende la stessa mobilità per la durata del nuovo rapporto di lavoro.
Assegno on line. Il raggio d'azione dei servizi dell'Inps attraverso i canali telematici si estende oggi anche all'assegno integrativo. Lo comunica l'Istituto, stabilendo che, a partire dal prossimo mese di ottobre, la richiesta dell'assegno deve essere inoltrata esclusivamente on line, sul sito dell'ente (tramite il Pin "dispositivo"), oppure al call center 803164 o ai patronati e agli altri intermediari autorizzati. Per una più ampia diffusione di questa novità, l'Inps ha previsto un periodo transitorio di circa tre mesi, durante il quale verrà ancora garantita la presentazione cartacea delle richieste.
Cig. I lavoratori che sono in cassa integrazione ma trovano una contemporanea occupazione in una nuova attività, sia come lavoratore autonomo sia come dipendente, perdono la cassa se non informano in anticipo l'Inps della nuova situazione.
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