Sacerdoti, uno stipendio solidale
giovedì 17 novembre 2011
   Nessuna variazione sarà apportata nel 2012 alla remunerazione dei sacerdoti inseriti nel sistema per il sostentamento del clero. L’adeguamento al tasso di inflazione, determinato periodicamente dalla Conferenza Episcopale Italiana, viene rinviato come gesto di solidarietà e di condivisione dei vescovi e dei sacerdoti italiani al disagio dei tanti cittadini colpiti dal perdurare della crisi economica.Di conseguenza resta fermo a 12,36 euro il valore monetario del "punto", adottato dal sistema come unità di misura per calcolare l’importo delle remunerazioni. Di fatto, non variando il valore del "punto", di pari passo non varia lo stipendio del sacerdote. In base al numero dei "punti" maturati in base agli impegni ministeriali, resta immutato, ad esempio, lo stipendio mensile di 988,80 euro, per dodici mensilità, per un sacerdote di nuova ordinazione, senza indennità di alloggio, da assoggettare poi alle ritenute fiscali.La conferma, oppure un’eventuale variazione, del sostentamento personale del sacerdote, da valere per l’anno 2012, viene comunicata in questi giorni dalla Curia all’interessato in due copie (mod. P01). Il modello è emesso anche per i sacerdoti che non hanno diritto di partecipare al sistema, mentre è escluso per i sacerdoti fidei donum, anche se inseriti nel sistema. Dopo aver compilato gli appositi riquadri del modello, il sacerdote deve restituite la prima copia all’Istituto diocesano di competenza entro il prossimo 12 dicembre, e trattenere per sé la seconda.Pensioni. Tra le varie notizie richieste col mod. P01 è compresa anche la dichiarazione di non essere oppure di essere titolare di pensioni. In caso affermativo, deve essere allegata una copia del certificato di pensione (il mod. ObisM se la pensione è dell’Inps oppure il tagliando del mese di novembre se la pensione è di altro ente).Secondo le determinazioni adottate dalla Cei, le pensioni dei sacerdoti sono computabili per il calcolo della remunerazione mensile del sacerdote. Tuttavia, nell’importo della singola pensione non vengono prese in considerazione le quote che provengono da: a) contributi versati a qualsiasi ente prima dell’ordinazione sacerdotale, b) contributi volontari versati dal sacerdote, c) riscatti per omissioni di contributi (rendita vitalizia con legge 1338/1962), d) riscatti per periodi di laurea, e) riscatti per lavoro all’estero in Paesi non convenzionati con l’Italia, e) riscatti di periodi di servizio non di ruolo prestato presso una amministrazione pubblica.È interesse del sacerdote acquisire dall’ente che paga la pensione una attestazione relativa alla quota dell’assegno mensile che è stata calcolata sulla base di una o più delle contribuzioni indicate. L’attestazione va quindi consegnata al locale Istituto diocesano. Al sistema di sostentamento sono interessati anche i sacerdoti stranieri presenti in Italia, a condizione che svolgano il ministero sacerdotale a favore della chiesa locale e a tempo pieno.
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