La recente manovra finanziaria (legge 122/2010), carica di numerose disposizioni previdenziali, si insinua anche nella gestione degli Ordini e delle Congregazioni religiose. La nuova legge tocca l'assegno sociale che spetta ai religiosi anziani, una provvidenza insostituibile per il sostentamento dei monaci e delle suore over 65, sulla quale si appuntano le certezze, i programmi e le previsioni di non pochi responsabili delle case religiose.
Per il momento nulla cambia sul diritto all'assegno, sulle procedure e sulle modalità di riscossione (deleghe ecc.). Cambia invece, dall'anno 2015 in poi, il requisito dell'età a partire dalla quale nasce il diritto al sostegno economico. La nuova età per l'assegno sociale non è ancora definita, ma salirà nel corso degli anni seguendo l'aumento della vita media. Tocca come sempre all'Istat calcolare la speranza di vita, certamente più alta, che avranno i cittadini anziani nell'anno 2015. Quindi maggiore speranza, più alta l'età richiesta per l'assegno sociale.
Tuttavia il primo adeguamento non potrà superare i tre mesi; di fatto il requisito previdenziale potrà salire a 65 anni e 1 mese, oppure 65 anni e 2 mesi o 65 anni e 3 mesi di età. È la prima volta, nel sistema previdenziale, che saranno presi in considerazione anche i mesi dell'età anagrafica. Un secondo ritocco all'assegno sociale sarà effettuato nel 2019 e in seguito ogni tre anni.
Tutte le modifiche alle regole ora in corso non toccano gli assegni già riconosciuti e in pagamento né i nuovi assegni che matureranno fino al mese di dicembre 2014. Restano salve anche le vecchie pensioni sociali riconosciute entro il 1995. E la social card? Un dubbio inevitabile: se il diritto all'assegno sociale si sposta nel tempo, subirà la stessa sorte anche la social card? Ora infatti le due provvidenze sono legate alla stessa età. La nuova legge non dice nulla in proposito, ma qualcosa dovrà dire il Governo che sarà in carica nel 2015, con la remota speranza che sia lasciata intatta la card.
Contributo sindacale. L'assegno sociale non può essere gravato né di trattenute Irpef né di quote sindacali o associative. Per questi ultimi, la legge 485/72 ha concesso a sindacati e associazioni di pensionati di poter riscuotere le rispettive quote associative grazie ad una specifica convenzione con l'Inps. L'Istituto provvede a trattenere direttamente sulle pensioni le quote dei singoli, riversandole poi agli enti convenzionati. La scelta di versare contributi associativi spetta solo ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo di previdenza gestito dall'Inps. Tenendo conto di questa indicazione " pensioni tutte derivanti da un'assicurazione obbligatoria " i religiosi o i laici che riscuotono l'assegno sociale non possono subire trattenute sull'assegno né per scelta autonoma né su eventuale sollecitazione di terzi.
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