Quota 102: ignorato il clero
giovedì 19 maggio 2022
Giungono dall'Inps interessanti precisazioni sul nuovo canale di pensionamento con Quota 102. Doveroso per l'Istituto di previdenza soffermarsi sui requisiti utili (almeno 64 anni di età e 38 di contributi) e su altri riferimenti normativi collegati, in risposta alle aspettative dei numerosi aspiranti all'assegno agevolato. Invano tuttavia gli interessati cercheranno sul sito dell'ente il relativo messaggio n. 1976 del 10 maggio scorso. Il messaggio, pur essendo di evidente contenuto normativo, è qualificato come «riservato agli uffici locali» e quindi da non diffondere in pubblico su internet. Gli stessi interessati non sono messi quindi nelle condizioni di conoscere appieno i propri diritti su Quota 102 e di farli valere in prima istanza e in eventuali ricorsi. Il messaggio ignoto per la generalità degli assicurati diventa un aggravante dell'Inps in merito al Fondo Clero. Anche per i suoi uffici sul territorio l'Istituto si astiene da un minimo riferimento al Fondo, sia pure in termini negativi e neppure in modalità riservata. Sia la normativa speciale del Fondo sia la Corte di Cassazione esprimono invece, ed esplicitamente, anche per i ministri di culto il diritto alle due quote 100 e 102. L'Istituto indica ora in dettaglio le categorie interessate a Q102: i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi, gli iscritti alle assicurazioni sostitutive ed esclusive gestite dall'Inps (es. i giornalisti, gli statali, i dipendenti degli enti locali ecc.) e alla Gestione separata, che perfezionano i requisiti in regime di cumulo «con esclusione delle casse professionali». I requisiti anagrafico e contributivo devono essere perfezionati entro e non oltre il 31 dicembre 2022, mentre l'accesso alla pensione Quota 102 è consentito in qualsiasi momento successivo all'apertura della c.d. finestra. Dalla fondatezza del diritto del clero consegue quindi che accedono a Q102 gli assicurati al Fondo Inps. Alle stesse condizioni spetta inoltre ai sacerdoti come dipendenti da datori di lavoro privato (assegno non prima di 3 mesi dopo la maturazione dei requisiti), come docenti di religione (decorrenza obbligata al 1° settembre 2022), come dipendenti da una pubblica amministrazione (decorrenza non anteriore al 2 luglio 2022). I sacerdoti con l'assegno da Quota 102 riceveranno anche il nuovo bonus di 200 euro una tantum.
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