Quella “rigidità” che tutela la nostra Costituzione
domenica 23 marzo 2025
V ia dalla Costituzione il termine “minorato”? Si torna a discutere delle parole della Carta che stonano o confliggono con la sensibilità attuale. L’ultima volta era accaduto con il termine “razza” presente addirittura nel fondamentale art. 3, ma in un contesto che già di per sé indica una chiave di lettura critica, come di un dato storico da condannare. Il dibattito, tuttavia, è stato intenso e ancora non si è arrivati a una conclusione. In questo nuovo caso il riferimento è all’art. 38 della Carta, in cui si stabilisce il principio che “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale”. Innovazione di straordinaria importanza, ma sotto accusa è finita la formulazione (non certo il contenuto) del terzo comma, laddove si afferma che “gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale”. Minorati? Diciamolo francamente: al nostro sguardo contemporaneo questo termine risulta proprio insopportabile. “Va considerato coerente con la mentalità dell’epoca in cui la Costituzione fu scritta, ma non più conforme, oggi, allo spirito e alla finalità proprie della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità”. Così la Treccani nella nuova appendice dell’Enciclopedia Italiana. L’entrata in campo di una delle più prestigiose istituzioni culturali del nostro Paese ha rilanciato una discussione che aveva già trovato riscontri a livello politico, con tanto di proposte di legge di revisione costituzionale. Sì, perché per cambiare il testo della Costituzione, anche di una sola parola, è necessario intraprendere il percorso scandito dall’art. 138, con la doppia lettura delle Camere, le maggioranze qualificate e la (teorica) possibilità di un referendum. Questa “rigidità”, come la chiamano i giuristi, è provvidenziale perché le Costituzioni non sono immodificabili, ma sono fatte per durare e non per essere soggette a ogni giro di vento politico. La nostra prevede per la sua revisione un iter molto rigoroso e anche dei limiti sul piano dei contenuti. Il che aiuta a non banalizzare queste operazioni sia pure quando sono destinate a introdurre mutamenti così circoscritti. La lingua della Costituzione, infatti, è il frutto di una scelta consapevole di chi l’ha scritta e approvata. Un insigne linguista scomparso nel 2017, Tullio De Mauro, a suo tempo si era preso la briga di fare un po’ di conti e aveva rilevato che il 92% delle 9.369 parole contenute nella Carta appartiene al vocabolario di base e che ogni frase è composta mediamente da non più di 19 parole. Una volontà di chiarezza e di inclusione tanto più preziosa se si considera il livello di scolarizzazione del nostro Paese nel 1947, quando la Costituzione è stata approvata. Non sempre gli interventi successivi sul testo sono stati all’altezza dell’originale. Anzi. Va però rilevato che proprio nella sua essenzialità, la Carta si è dimostrata suscettibile di interpretazioni evolutive da parte della Corte costituzionale che hanno consentito di estenderne la portata a situazioni nuove e imprevedibili, senza il continuo ricorso a revisioni. Forse quello del termine “minorati” è uno di quei casi che giustificano un intervento formale, ma attenzione a non pensare di mettersi a posto la coscienza cambiando solo una parola. © riproduzione riservata
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