Più veloci le indennità per i congedi parentali
martedì 9 luglio 2024
Sono in corso due aumenti per le indennità economiche che accompagnano i congedi parentali. A ogni genitore lavoratore oggi spetta per tre mesi un’indennità di congedo pari al 30% della retribuzione, entro i 12 anni di età del minore. Gli importi di queste indennità hanno ricevuto aumenti diversi, utilizzabili in alternativa tra i genitori. Il primo aumento, dal 30% all’80% della retribuzione è valido per un solo mese e da fruire entro il sesto anno di vita del figlio o dell’adottato (come da legge di bilancio 2023.) La legge di bilancio 2024 ha previsto poi il secondo aumento, per un ulteriore mese, dal 30% al 60% della retribuzione, ma elevato all’80 % (invece del 60%) solo per il 2024. Le disposizioni di legge che si sono succedute non hanno facilitato il diritto dei genitori interessati di ottenere gli aumenti. Allo stesso modo, compito difficile anche per le aziende per reperire dati e notizie sulla presenza dell’altro genitore. L’Inps ha ritenuto di dover alleggerire gli ostacoli procedurali e ha semplificato il percorso della domanda telematica richiesta per le due indennità. Questa facilitazione ha effetti anche per le domande già presentate e, se bloccate, dovranno essere riesaminate dagli uffici locali. Nel caso della domanda di “congedo parentale” e di “congedo parentale a ore” dei lavoratori dipendenti pubblici e privati si può chiedere ora online l’indennità con aliquota maggiorata, ossia l’elevazione al 60% o all’80% della retribuzione. Allo scopo, nel quadro “Dati domanda” della pagina telematica è necessario spuntare con un “sì” la nuova dichiarazione del genitore “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata”. Ed eventualmente anche la data parto o di ingresso del minore nella famiglia se ricade nel 2022. Il tutto si comunica tramite il portale dell’Inps o il call center telefonico gratuito 803164 oppure presso gli enti di patronato. Allo stato attuale, la richiesta di indennità con aliquota maggiorata è possibile per i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione per i quali il periodo di congedo di maternità, o in alternativa di paternità, sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022. © riproduzione riservata
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