Il pensionamento agevolato con Quota 100 sembra non aver riscosso vasta accoglienza nel mondo della scuola. Appena 17mila le domande di cessazione dal servizio presentate da dirigenti, docenti e altri operatori. Il tempo disponibile per la relativa comunicazione in via telematica (entro lo scorso 28 febbraio) ha risentito anche del notevole ritardo della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale, circa 15 giorni dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, e della conseguente circolare ministeriale rilasciata il 1° febbraio scorso. Maggior interesse ha invece suscitato la contemporanea facoltà di scegliere il part time per quanti sono in possesso di almeno 41/42 anni di contributi e 10 mesi. Infatti nell'ipotesi di eventuali ostacoli amministrativi all'accoglimento della domanda per l'orario ridotto (come il superamento della percentuale di richieste ammissibili, situazioni di esubero del profilo o della classe di concorso) agli interessati è stata concessa la facoltà di rimanere in servizio oppure di essere collocato in pensione. Oltre l'opportunità di Quota 100, ormai chiusa per i pensionamenti del 2019, tutto il personale della scuola, docente e non docente, può tuttora chiedere di passare al servizio part time (orizzontale, verticale o misto) richiedendolo in via ordinaria al dirigente della scuola di servizio entro il prossimo 15 marzo. La facoltà di trasformare il rapporto di lavoro interessa anche coloro che già lavorano a tempo determinato. Il personale di nuova assunzione può scegliere invece il part time direttamente al momento di sottoscrivere il contratto di lavoro. Per i docenti, compresi gli insegnanti di religione, la riduzione dell'orario è di norma il 50%. È escluso dall'accesso al part time il personale della qualifi-ca di Direttore dei servizi generali e ammnistrativi (Dsga). Il part time ora richiesto (se accolto dalla scuola entro il 25% dell'organico) ha effetto dal prossimo anno scolastico, deve durare almeno due anni e non può essere modificato, sal-vo per esigenze motivate e compatibilmente con la situazione complessiva degli organici. La legge 247/2007 dà assoluta precedenza per il servizio a orario ridotto ai dipendenti con grave patologia oncologica oppure cronico-degenerativa e a coloro che assistono familiari colpiti dalle stesse patologie.
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