Per il Fondo Clero ritocco ai contributi
martedì 12 settembre 2023
Un recente decreto ministeriale ritocca l’importo annuale dei contributi dovuti dai ministri di culto assicurati all’Inps nel Fondo Clero. Il decreto ha visto la luce sulla Gazzetta Ufficiale il 4 agosto. a pochi giorni dalla segnalazione di Avvenire (rubrica del 27 luglio) del ritardo di un provvedimento già disponibile su dati Inps del 10 maggio scorso. Pura coincidenza?
Il nuovo valore contributivo è ora di 1.802,65 euro su base annua, pari a 300,44 euro a bimestre. Si tratta di un aumento di 33,61 euro sulla precedente tariffa (1.769,04 euro) che esplica i suoi effetti a partire dall’anno 2022 e a seguire, in via provvisoria, anche per il 2023 e il 2024 fino a quando sarà effettuato un successivo adeguamento. In pratica la rivalutazione, a causa di tempi tecnici di calcolo, ha effetti di volta in volta lungo un arco di tre anni. Questo sistema obbliga l’Inps a recuperare un conguaglio sui pagamenti già effettuati al Fondo dal 2022. Pertanto per gli anni 2022 e 2023 interi sono dovuti altri 67,22 euro. Per i conguagli parziali si calcolano 2,8 euro al mese. Per evitare confusioni, i versamenti dovuti quest’anno con la vecchia tariffa restano temporaneamente invariati fino al prossimo 31 gennaio 2024 (scadenza dell’ultimo bimestre 2023). In genere, in prossimità del nuovo anno, l’Inps dedica una apposita circolare alle operazioni di raccordo tra i vecchi e i nuovi contributi. Direttamente interessati sono i sacerdoti che, in possesso di entrate diverse a motivo del proprio ufficio e superiori alla remunerazione ecclesiastica, devono provvedere direttamente al nuovo adeguamento, presumibilmente con scadenza 1 aprile
2024 (segue al 31 marzo, giorno di domenica). Agli altri sacerdoti, che hanno invece diritto a un sostentamento secondo la normativa Cei anche per un periodo limitato, provvede in forma cumulativa l’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero. Si tratta degli iscritti al Fondo Clero, italiani e stranieri a servizio di una diocesi italiana, in una delle seguenti condizioni: a) sacerdoti che non sono titolari di una pensione di vecchiaia o di invalidità del Fondo, b) sacerdoti che hanno presentato una domanda di pensione nel 2022 e nel 2023, ma che non hanno ancora ottenuto l’assegno mensile, c) sacerdoti che diventano pensionati del Fondo Clero con decorrenza gennaio 2024 o successiva. © riproduzione riservata
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