Spulciando fra le numerose disposizioni della manovra economica di metà luglio – legge 111 – si incontra una disposizione che aggrava i bilanci di molte strutture religiose, enti di assistenza, educativi ecc. Viene ora imposto all'ente il pagamento all'Inps del contributo di malattia anche quando lo stesso ente ne sarebbe esonerato. La dispensa dal contributo era già prevista dalla vecchia legge 138 del 1943, nei casi in cui il lavoratore fruisce, per legge o per contratto, di un trattamento economico di malattia a carico del datore di lavoro. In realtà la legge esonera l'Inps dal pagare l'indennità di malattia qualora il datore di lavoro provvede autonomamente al trattamento economico per i dipendenti ammalati, essendosi così svincolato dal legame con la previdenza.
Ma di recente la legge 133/2008 ha chiarito che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare i contributi di malattia anche quando il contratto collettivo gli imponga di pagare la retribuzione globale al dipendente assente per malattia. Secondo la Corte costituzionale (sentenza 48/2010) la legge 133 ha innovato la disciplina del contributo. Inoltre – nel giudizio della Corte – il datore di lavoro è pienamente libero di addossarsi il costo delle retribuzioni degli ammalati ma deve mettere in conto anche il normale versamento dei contributi per malattia.
La sentenza è stata interpretata – dando il via a un notevole contenzioso con l'Inps – nel senso che i datori di lavoro sono esentati dal versamento della contribuzione, a condizione che la contrattazione collettiva imponga a loro carico il pagamento delle indennità di malattia da erogare in concreto ai propri dipendenti. Ecco dunque la manovra di luglio che toglie ogni dubbio sull'obbligo dell'assicurazione Inps per la malattia, un criterio valido verso tutti i lavoratori per i quali l'assicurazione sia applicabile, anche per gli enti religiosi che corrispondano una autonoma indennità di malattia in base a disposizioni di legge o contrattuali. Oltre a chiudere ogni vertenza sulla materia, l'imposizione netta del contributo è destinata a far cassa per l'ente di previdenza e rientra nel generale taglio ai numerosi provvedimenti di favore (deduzioni, detrazioni, bonus ecc.) riassunti in previsione della manovra dal Ministero dell'economia. A soffrire il balzello, che è dovuto con effetti dal 1° maggio 2011, sono presenti in buon numero gli enti religiosi che versano contributi assicurativi all'Inps per i propri dipendenti e tenuti ai pagamenti mensili a conguaglio.
Rimborsi. Con la nuova disciplina, viene meno ogni possibilità di rimborso per i versamenti di malattia effettuati dopo il 1° maggio 2011. Per i periodi anteriori, vale la procedura con cui l'Inps ha applicato la sentenza della Corte costituzionale e con la quale è stato stabilito l'esonero degli enti per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009. Sono quindi ancora rimborsabili i contributi che rientrano nel periodo settembre 2006 - aprile 2011.
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