Pensionati, 730 con il bonus
martedì 15 aprile 2008
Il prossimo appuntamento dei pensionati col modello 730 scatta il 30 aprile. Entro questa data, i titolari di pensione dell'Inps e dell'Inpdap che utilizzano l'assistenza fiscale dei due grandi enti previdenziali devono consegnare agli uffici il modello del 2008, che riporta la consueta scelta dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef, e per la prima volta un eventuale credito per l'Ici. I due enti provvedono all'assistenza fiscale, gratuita, nella loro qualità di sostituti di imposta. All'Inps possono rivolgersi anche i beneficiari di altre prestazioni cosiddette «minori» (disoccupazione, cassa integrazione, malattia, maternità ecc.). Chi, invece, preferisce ricorrere ad uno dei numerosi Caf e professionisti abilitati ha tempo fino al 31 maggio per consegnare il modello 730. Non possono utilizzare il 730, né questo mese né a maggio, i pensionati che devono dichiarare, in tutto o in parte, anche redditi di impresa o da lavoro autonomo.
Bonus incapienti. La gran parte dei pensionati ha già riscosso sulla pensione di dicembre scorso un rimborso forfetario di imposta di 150 euro, detto «bonus incapienti», concesso ai contribuenti che hanno avuto nel 2006 redditi non superiori a 50mila euro e con una imposta netta pari a zero. Per verificare l'esatto pagamento del bonus, si consiglia di controllare il modello Cud 2008 sotto la dicitura «Sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito».
Chi, pur trovandosi nelle condizioni richieste, non l'ha ancora ricevuto, può ottenerlo ora compilando il quadro R del modello 730/2008. Il bonus, sempre di 150 euro, spetta anche per ogni singolo familiare a carico del pensionato o del contribuente.
Tutti coloro che sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi, potranno richiedere il bonus fino al prossimo 31 luglio, compilando una apposita domanda presso i Caf o altri professionisti autorizzati. L'Inps precisa che l'erogazione del bonus fiscale ai lavoratori socialmente utili, spettante ma non percepito, potrà essere richiesta al momento della dichiarazione annuale dei redditi.
Assegno alimentare. La finanziaria 2008 ha modificato le detrazioni di imposta da applicare sia per l'assegno alimentare all'ex coniuge sia per l'assegno divorzile all'ex coniuge superstite per effetto di separazione o divorzio.
La nuova misura delle detrazioni, di importo variabile tra 1.725 e 1.255 euro fino a un reddito di 55mila euro, spetta già per le imposte dovute al 31 dicembre 2007. L'Inps ha pertanto provveduto a ricalcolare l'Irpef dei pensionati interessati e a rettificare il Cud 2008 relativo all'anno di imposta 2007 e da considerare, eventualmente, per il 730/2008.
La variazione delle ritenute operate sulle rate mensili per assegno alimentare all'ex coniuge e per assegno divorzile all'ex coniuge superstite è stata applicata dall'Inps dal mese di marzo 2008. Il rimborso di quanto dovuto per le prime due rate del 2008 avverrà in sede di conguaglio di fine anno.
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