I sacerdoti che ricevono la remunerazione dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero trovano nel cedolino di questo mese anche il bonus di 80 euro previsti per i lavoratori dipendenti. Il clero italiano, e quello straniero in Italia al servizio delle diocesi, riceve questo sussidio (in realtà una detrazione fiscale) in virtù della equiparazione della remunerazione sacerdotale alla retribuzione da lavoro dipendente (legge 222/85). Gli 80 euro non spettano ai sacerdoti inseriti nel sistema di previdenza integrativa, almeno per quest'anno.Il decreto 66/2014 ha previsto il pagamento del bonus sin dal mese di maggio, ma l'Istituto centrale, a causa delle difficoltà di gestione di un importo che è semplice solo all'apparenza, non ha potuto liquidare in tempo il beneficio. Anche se la prima rata è stata posticipata al mese di giugno, la cifra annuale complessiva di 640 euro resta tuttavia immutata e viene semplicemente distribuita su sette mesi invece di otto.A monte di queste operazioni, è stato necessario accertare per ogni sacerdote inserito nel sistema il rispetto dei limiti di reddito stabiliti dal decreto 66 (sotto gli 8mila euro e sopra i 26mila euro lordi), confrontando i dati reddituali in possesso dell'Istituto centrale e sempre ipotizzando che l'interessato resti nel sostentamento per tutto l'anno in corso.Fra le «annotazioni» che accompagnano il cedolino di giugno potrà risultare l'avviso di alcune situazioni collegate alla condizione reddituale del singolo sacerdote. Spetta al singolo riscontrare infatti la presenza di redditi da rapporti di lavoro in corso e non conosciuti dall'Istituto centrale. Questi redditi devono essere segnalati tempestivamente tramite il rispettivo Istituto diocesano. Questa circostanza può indurre il sacerdote a chiedere l'attribuzione del bonus ora mancante, oppure la sospensione.È concreto il rischio di dover restituire tutta o parte della somma percepita nel corso di quest'anno, in sede di dichiarazione dei redditi col 730 o con Unico del 2015. La presenza di altri sostituti di imposta (datori di lavoro dipendente) non facilita infatti la corretta attribuzione del bonus. Possono incidere sul diritto anche variazioni ai redditi personali nel corso dei restanti mesi del 2014. L'eventuale addebito di quanto erroneamente percepito verrà effettuato da parte dell'Istituto centrale in occasione del conguaglio fiscale per il 2014.Nel determinare il diritto agli 80 euro non si devono considerare gli importi da pensione qualora il reddito da lavoro sia inferiore ad 8 mila euro. Negli altri casi, le pensioni rientrano nel reddito complessivo che si aggiunge a quello lavorativo.
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