Parlamentari e sindacalisti, regole uniformi per gli accrediti dell'Inps
martedì 19 settembre 2017
Una tempestiva nota dell'Istituto di previdenza (n. 3499 dell'8 settembre scorso) riordina la materia dei contributi da accreditare ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, delle Assemblee regionali, ed altri nominati a svolgere funzioni pubbliche o sindacali. Ai parlamentari che provengono dal mondo del lavoro pubblico e privato ed ai sindacalisti, in aspettativa non retribuita per adempiere al mandato ricevuto, l'Inps ricorda l'importante appuntamento di questo mese per beneficiare dei contributi figurativi a copertura dell'aspettativa per l'anno 2016.
Infatti la domanda di accredito deve essere presentata ogni anno, a pena di decadenza, entro il 30 settembre, sempre relativa all'anno solare precedente, ed anche nei casi in cui l'aspettativa si estenda a più anni. Solo i lavoratori dipendenti che, in virtù dell'elezione o della nomina, maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione spettante, possono avvalersi del tacito rinnovo della domanda di accredito (decreto 564/1996). A tutti l'Inps richiede, a corredo della domanda, l'esibizione del provvedimento originale del collocamento in aspettativa (o relative proroghe), escludendo quindi altri documenti o dichiarazioni del datore di lavoro ora per allora.
Sindacalisti. La carica sindacale, cui si accompagna la contribuzione figurativa, deve essere prevista dallo statuto del sindacato ed attribuita con atto formale. In particolare, la domanda per l'accredito non può essere sostituita dalla cosiddetta "contribuzione aggiuntiva" che il sindacato può versare, entro lo stesso 30 settembre, a favore di lavoratori collocati in aspettativa sindacale. Il versamento aggiuntivo è infatti una facoltà autonoma e può essere esercitata solo sul presupposto del riconoscimento della contribuzione figurativa.
Ai sindacalisti si richiede inoltre che abbiano già effettuato il periodo di prova, necessario per l'assunzione come da contratto collettivo, in ogni caso non inferiore a sei mesi. Secondo la giurisprudenza, i sei mesi devono essere tutti caratterizzati da lavoro effettivo. A queste condizioni si può derogare nei casi di trasferimento, cessione d'azienda, transiti ecc.
Con questi vincoli la legge evita che si possa abusare dell'accredito contributivo, qualora la carica sindacale venga attribuita ad un lavoratore appena assunto al solo scopo di precostituire il diritto al beneficio. La tutela previdenziale per gli eletti e i sindacalisti è strettamente connessa alla sospensione del rapporto di lavoro e quindi viene meno al decadere dell'aspettativa.
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