Opzione donna operativa ma con requisiti ristretti
martedì 11 giugno 2024
L’ Inps si appresta a liquidare nei prossimi giorni la pensione anticipata detta “Opzione donna” secondo le regole stabilite dalla legge di bilancio 2024. Con una piccola gaffe. Nel messaggio n. 2150 del 6 giugno scorso l’Istituto attribuisce l’Opzione agli iscritti (sic) alle gestioni dei lavoratori dipendenti, degli autonomi e dei dipendenti pubblici. Il diritto spetta invece solo alle donne che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2023, contributi per almeno 35 anni e l’età di almeno 61 anni e che si trovino in particolari condizioni lavorative e sociali, come l’assistenza a una persona con grave handicap (legge 104), oppure essere invalida civile almeno al 74%, oppure dipendente o licenziata da una azienda in stato di crisi. I requisiti dell’handicap e dell’invalidità, aggiunti dallo scorso anno, rivestono l’Opzione anche di un carattere assistenziale e, come tale, meritevole di altre facilitazioni. Lo conferma l’abbassamento dell’età da 61 a 60 anni se nella famiglia è presente un solo figlio, fino a 59 anni se sono presenti due o più figli, ancora a 59 anni e senza figli quando è in corso la crisi aziendale. L’accesso a Opzione è consentito anche se sono presenti i requisiti per una pensione ordinaria. Se questa condizione è stata raggiunta nel 2021, gli operatori dell’Inps inviteranno l’interessata a manifestare chiaramente la scelta fra i due trattamenti pensionistici. In qualsiasi caso – precisa l’Inps – il beneficio in corso non è compatibile con l’opzione al calcolo contributivo già utilizzata e divenuta irrevocabile. Caso tipico irrevocabile è aver già pagato tutto o in parte una pratica di riscatto. Quanto ai contributi, valgono anche i quelli versati all’estero (Unione europea, Svizzera e Paesi SEE) o legati all’Italia da convenzioni di sicurezza sociale, rispettando il minimo internazionale di 52 settimane. Possono essere totalizzati anche i periodi maturati nel Regno Unito sia antecedentemente che successivamente alla Brexit del 2020. La decorrenza giuridica dei pagamenti osserva poi alcune differenze: a) non prima di febbraio 2024 per le lavoratrici dipendenti e autonome, b) non prima della domanda per le dipendenti nel settore pubblico, delle poste, delle ferrovie e delle aziende elettriche, c) dal 1° settembre 2024 per il comparto della scuola, d) dal 1° novembre per il settore delle arti Afam. © riproduzione riservata
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