Da gennaio 2009 è stata data via libera al cumulo della pensione con altri redditi da lavoro. Il divieto di cumulo, che è stato in vigore fino a tutto il 2008, ha impedito a numerosi pensionati di poter arrotondare l'assegno mensile oppure di mettere a frutto le capacità acquisite dopo una intensa vita lavorativa.
Della libertà di cumulo potranno avvalersi, in particolare, anche i prossimi «arruolati» fra i pensionati Inps, vale a dire chi raggiunge il pensionamento utilizzando il nuovo sistema delle quote. Per i lavoratori dipendenti la quota è «95», pari alla somma dell'età (minimo 59 anni) e dei contributi versati; per i lavoratori autonomi la quota è «96», pari alla somma dei contributi e dell'età (minimo 60 anni).
La presenza contemporanea di redditi e pensioni deve tuttavia fare i conti con una fastidiosa coda burocratica. L'intoppo riguarda il cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo percepiti nel 2008, facilmente desumibili dalla dichiarazione dei redditi compilata il mese scorso. Le situazioni di cumulo con attività autonome vanno comunicate all'Inps entro il prossimo 30 settembre. Sull'apposito modello 503/aut (ma anche su carta libera) i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e al lordo delle ritenute erariali. Anche il reddito d'impresa sconta eventuali perdite imputabili all'anno di riferimento. La legge non considera come reddito autonomo le indennità dei giudici di pace, le indennità e i gettoni degli amministratori locali e degli eletti a cariche pubbliche.
Numerosi tuttavia gli esenti da questa operazione. Tra i tanti, i pensionati con decorrenza anteriore al 1995, i pensionati di vecchiaia, i pensionati di anzianità o altra categoria con 40 anni di contributi oppure con 58 anni di età e 37 di contributi, i pensionati che nel 2002 pagarono per il diritto al cumulo, i pensionati di invalidità con reddito complessivo non superiore al trattamento minimo, gli anziani inseriti in attività socialmente utili, i pensionati che svolgono funzioni di giudice tributario.
Quattordicesima. È in pagamento in questi giorni, insieme alla rata di agosto, la somma aggiuntiva per il 2009 (detta «quattordicesima») riservata ai pensionati con almeno 64 anni di età e con un reddito personale massimo di 9.430 euro. L'Inps comunica che, in questa tornata di pagamenti, sono stati considerati coloro che possiedono l'età richiesta alla data del 31 luglio 2009. Si tratta in pratica di persone nate prima del 1° gennaio 1946. Chi raggiunge il requisito dell'età dal 1° agosto 2009 in poi riceverà la somma nei prossimi mesi nel corso di una successiva elaborazione dei pagamenti. Sono esclusi dalla quattordicesima i trattamenti di pensione ai lavoratori extracomunitari rimpatriati e tutti i trattamenti di tipo assistenziale (invalidi civili, pensioni e assegni sociali, assegni dei fondi di sostegno del reddito ecc).
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