E' operativo l'utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile come accompagnatori dei grandi invalidi di guerra o per servizio e dei ciechi civili. La Presidenza del Consiglio dei ministri (circ. n.16090/III.3) ha definito le procedure per richiedere l'accompagnamento personale, in linea con quanto disposto dalla legge finanziaria del 2003.
I beneficiari della nuova assistenza appartengono a varie categorie di disabili, indicate in alcune leggi di settore (Dpr 915/1978 tabella E, legge 382/1970, legge 288/2002), in particolare i grandi invalidi per servizio, i pensionati invalidi di guerra con medaglia d'oro al valore militare, i ciechi civili che svolgono un'attività lavorativa o sociale oppure che abbiano necessità di essere accompagnati per cure mediche.
La domanda. I cittadini interessati devono farne domanda, tramite raccomandata a/r, indirizzata all'Ufficio nazionale per il servizio civile, Via San Martino della Battaglia 6, Roma. La richiesta può contenere anche il nominativo di un accompagnatore prescelto dal singolo invalido; deve essere in ogni caso accompagnata da idonei attestati sulla propria invalidità, sulla condizione di pensionato e dalla dichiarazione di non usufruire di un accompagnatore militare. Per i ciechi civili occorre invece la dichiarazione del datore di lavoro (oppure dell'ordine professionale o dell'associazione frequentata o, se per motivi di cura, del medico di famiglia).
L'Ufficio nazionale ha solo il compito di raccogliere le richieste e verificare se, nel comune di residenza dell'interessato, vi sia un ente convenzionato per l'impiego di obiettori di coscienza e che svolgano attività assistenziali. Solo l'ente convenzionato è in grado di assegnare direttamente il giovane accompagnatore, obiettore o volontario.
Assegno sostitutivo. Nel caso in cui, per i più svariati motivi, questo ente non sia in grado di soddisfare la richiesta entro 60 giorni, l'Ufficio nazionale comunica all'invalido tale impossibilità. A questo punto si apre la possibilità, solo per i grandi invalidi con accompagnatore militare alla data del 1° gennaio 2003 (così precisato dalla legge 289/2002), di ottenere un assegno mensile di 878 euro per dodici mensilità, in sostituzione dell'accompagnamento. L'importo può essere ridotto alla metà (439 euro) secondo la gravità della patologia sofferta. La legge 289 non prevede la possibilità di riconoscere l'assegno sostitutivo dell'accompagnamento a favore dei ciechi civili.
Associazioni di invalidi. Per favorire la più ampia diffusione del nuovo sostegno alle disabilità, le associazioni di grandi invalidi di guerra, per servizio, di ciechi civili, nonché le amministrazioni che ne curano gli interessi, possono stipulare una convenzione con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, in base ad uno specifico progetto in grado di soddisfare le esigenze dei rispettivi invalidi assistiti.
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