La riduzione della pressione fiscale sul lavoro, avviata dal 2020 con l'ex "bonus Renzi" e ora applicata col "bonus 100 euro", favorisce anche i sacerdoti gestiti dall'Istituto per il sostentamento del clero. Come regola generale, il decreto 3/2020 ha disposto che qualora l'imposta Irpef sulla retribuzione sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente spetta al contribuente una somma detta "trattamento integrativo". Questa integrazione, di 1.200 euro su base annua, era inizialmente riconosciuta entro un reddito complessivo di 28.000 euro, ma attualmente è ridotta a 15.000 euro. Il trattamento integrativo sulle retribuzioni è esteso ai redditi assimilati, e tra questi sono comprese le remunerazioni dei sacerdoti (insieme alle congrue e i supplementi di congrua, ma ormai consegnati alla storia).
È compito del sostituto d'imposta – nel caso l'Istituto per il sostentamento – provvedere ad attribuire il trattamento integrativo. Da questo mese, il trattamento compare sul cedolino del sacerdote in una nuova veste. Questo consente all'ufficio diocesano di identificare e verificare su quali posizioni si sta riconoscendo il bonus integrativo e di poter prevenire eventuali recuperi in sede di dichiarazione dei redditi.
Già dallo scorso anno l'Istituto Centrale riconosce il trattamento integrativo tenendo conto dei redditi erogati dallo stesso ICSC. Questo non esclude però che nella sua dichiarazione dei redditi il sacerdote debba inserire altri importi che fanno superare la soglia complessiva di 15 mila euro, con la conseguenza di dover restituire il trattamento di 1.200 euro. Messa in evidenza l'attribuzione del trattamento, i sacerdoti interessati sono ora messi nelle condizioni di poter chiedere l'eventuale revoca del beneficio (email all'Ufficio Sacerdoti: gps@icsc.it).
L'Istituto Centrale precisa che il trattamento è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni a qualsiasi titolo spettanti sia superiore all'imposta Irpef lorda. In questi casi il trattamento integrativo (comunque non superiore a 1.200 euro l'anno) spetta come differenza tra la somma delle detrazioni spettanti e l'Irpef lorda. La detrazione base per il lavoro dipendente è di 1.800 euro l'anno per i redditi complessivi fino a 15 mila euro.
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