Ministeriali, nuova busta paga
martedì 26 agosto 2003
Sul nuovo contratto di lavoro dei dipendenti del comparto Ministeri, stipulato lo scorso giugno, l'Inpdap espone le sue valutazioni (informativa n.40 del 25 luglio) per chiarirne gli effetti relativi ai trattamenti pensionistici. Il contratto si occupa di diverse tematiche, tra le quali spiccano: a) l'incremento dei livelli stipendiali a partire dal 1° gennaio 2002 e dal 1° gennaio 2003, comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale. b) l'indennità integrativa speciale (i.i.s.) cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata, a partire dal 1° gennaio 2003, nella voce "stipendio tabellare". Il conglobamento - si precisa nel contratto - non ha effetti sul trattamento economico del personale in servizio all'estero. La nuova struttura della retribuzione costituisce una novità assoluta nel settore del pubblico impiego; rappresenta indubbiamente anche un cambiamento giuridico, per ora solo "contrattato", tale da richiedere una opportuna consacrazione in un futuro provvedimento di legge. c) aumenta l'importo dell'indennità di amministrazione, allo scopo di favorire il processo di perequazione delle retribuzioni del personale interessato. d) è istituito un apposito comitato, presso ogni singola amministrazione, con il compito di prevenire e di contrastare il fenomeno delle violenze morali (mobbing) operate dal datore di lavoro sui dipendenti. Effetti pensionistici. L'Inpdap rileva che i benefici economici del contratto si riflettono integralmente sulla liquidazione delle pensioni nel periodo 2002/2003. Ciò significa che i dipendenti cessati dal servizio tra il 2 gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2003 hanno diritto alla riliquidazione della pensione con riferimento ai nuovi importi stipendiali previsti dal contratto con effetto da gennaio 2003. L'inserimento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio non comporta invece alcuna variazione alle modalità di calcolo delle pensioni. Di conseguenza, continua ad applicarsi la speciale maggiorazione del 18% (legge 177/76) solo sulla retribuzione pensionabile e non sull'importo dell'indennità integrativa, sebbene ora conglobata. Le nuove procedure di calcolo delle pensioni individueranno la retribuzione "non maggiorabile", calcolandola come differenza tra il nuovo stipendio tabellare e l'ammontare dell'indennità integrativa riportato nel contratto nazionale di lavoro del 16 maggio 2001. Va anche considerato che, per le posizioni economiche "super", l'ammontare dell'indennità non varia rispetto alle corrispondenti situazioni giuridiche. Area di applicazione. Con eccezione dei dirigenti, sono interessati alla nuova normativa i dipendenti, di ruolo o a tempo, dei Ministeri, delle Agenzie finanziarie, del Centro studi applicazioni militari, della provincia di Bolzano, per questi ultimi ad eventuale integrazione del relativo contratto di lavoro.
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