L’ Istituto di previdenza paga in forma diretta diverse provvidenze come l’indennità di malattia, la maternità, i permessi per l’handicap della 104, i congedi straordinari ecc. Si tratta tuttavia di eccezioni perché, secondo la legge 33 del 1980, in linea generale spetta al datore di lavoro anticipare tali trattamenti, per conto dell’Inps, per poi metterli a conguaglio con i contributi e altre somme dovute all’Istituto. Nel frattempo, nuove situazioni si sono aggiunte alla normativa storica. Fra le prestazioni a pagamento diretto sono ora compresi i sussidi nei confronti dei lavoratori dello spettacolo, i “saltuari” con contratto a termine o a prestazione oppure occupati presso imprese dello spettacolo che esercitano attività saltuaria o stagionale. E in un recente riordino della materia (msg. 2909 del 30 agosto scorso) sono stati inclusi la cassa integrazione ordinaria e in deroga, i pagamenti disposti dall’Ispettorato del Lavoro, la cessata attività dell’azienda, eventuali disposizioni del contratto nazionale di categoria. Tutto bene quindi, ma solo fin quando il datore di lavoro per vari motivi sfugge al suo compito. Questo può avvenire a volte per impossibilità oggettiva oppure perché l’azienda si trova in una procedura concorsuale, ma anche per espresso rifiuto del datore di anticipare le indennità agli aventi diritto. Ipotesi non rara ma che obbliga l’Inps a inviare una diffida formale ad anticipare la prestazione dovuta entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del sollecito. Decorso invano questo termine, si apre la procedura per pagare direttamente l’indennità dovuta “con la massima tempestività”. Nelle diverse ipotesi, per ottenere la liquidazione delle somme direttamente dall’Inps, il lavoratore dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver ri-cevuto da parte del proprio datore di lavoro alcun importo per l’evento in questione (malattia, maternità/paternità, riposi giornalieri, congedi vari ecc.). In ogni caso, prima di intervenire col pagamento diretto gli uffici devono verificare “se” e “quanto” sia stato anticipato dal datore di lavoro e, ovviamente, liquidare poi il saldo rife-rito alle giornate mancanti. Gli utenti che usufruiscono di una prestazione Inps (pensioni comprese) possono visualizzare i dettagli dei pagamenti accedendo al servizio online sul sito, non oltre due mesi dalla richiesta.
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