Le coste della Somalia, il Golfo di Aden, il Mar Rosso e, più di recente, il Golfo di Guinea, il Benin, il Togo e l'Indonesia, sono il teatro d'azione della nuova pi-rateria marittima contro le navi mercantili. Dopo anni di attacchi in costante aumento, il fenomeno, monitorato dall'International maritime bureau (Imb), riflette un leggero miglioramento per effetto delle misure di contrasto promosse a livello internazionale, come l'impiego di guardie armate a bordo delle navi o la scorta di convogli militari. Gli ultimi dati dell'Imb per il 2012 registrano 297 navi che in tutto il mondo hanno subito un attacco da parte dei pirati, 6 marittimi uccisi e 585 presi in ostaggio, mentre più di 20 sono ancora prigionieri da oltre trenta mesi. A tutela della salute e dell'integrità dei marittimi italiani, con elevati rischi sulle rotte infestate dalla pirateria, molti armatori hanno provveduto con una copertura assicurativa a carattere volontario e con il pagamento di un premio supplementare del 5%. L'intensificarsi degli episodi di violenza e l'evoluzione della giurisprudenza hanno indotto il Settore Navigazione dell'Inail (che ha ereditato le funzioni del soppresso Ipsema – Istituto di previdenza per il settore marittimo) a riconsiderare le condizioni lavorative dei marittimi interessati. L'Istituto ha dedotto che il rischio connesso ad eventi di pirateria sia ormai tutelabile come un ordinario rischio lavorativo (circ. 9/2013). Il rischio "pirateria" entra quindi a pieno titolo fra le normali garanzie coperte dalla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e dal pagamento del relativo premio ordinario. Sono aboliti inoltre la precedente assicurazione facoltativa e il riferimento alle diverse categorie di naviglio (trasporto passeggeri, merci e attività ausiliarie). Il percorso giuridico che ha indotto l'Inail al nuovo criterio postula che il danno subito dal lavoratore (infortunio o malattia professionale) deve dipendere da un rischio assicurato collegato alla sua attività lavorativa. Diventa così indennizzabile (con rendite ecc.) ogni sinistro che sia ascrivibile in concreto all'occasione di lavoro. In passato, gli indennizzi erano esclusi quando l'infortunio era connesso al fatto doloso di un terzo, perché questi era ritenuto idoneo ad interrompere il nesso con il lavoro svolto. La giurisprudenza più recente indica invece che gli indennizzi Inail spettano anche quando tra il lavoro e l'evento dannoso sia intervenuto un terzo (v. pirateria) che, pur non essendo causa diretta, determini condizioni che favoriscono direttamente o indirettamente la produzione dell'infortunio. Non sono invece tutelate le situazioni che fanno ragionevolmente presumere che l'aggressore avrebbe operato il suo attacco in ogni caso, ricercando l'occasione propizia anche in tempi e luoghi diversi da quelli della prestazione di lavoro. I nuovi criteri si applicano a partire dal 31 gennaio 2013.
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