Inizia a maggio una stagione particolarmente impegnativa per i lavoratori autonomi. Mani alla tasca, entro mercoledì 16 gli artigiani e i commercianti pagano con F24 la prima rata dei contributi Inps del 2018 dovuti sul minimale di reddito. Ma già il giorno 15 termina la "rottamazione bis" di cartelle esattoriali scadute, anche questa con ulteriori date di versamento. Si avvicina poi il 2 luglio (data indicata dal decreto fiscale di quest'anno) per il saldo dei versamenti Inps del 2017 relativi alla quota di reddito che eccede il minimale e per il primo acconto del 2018. Per i soci di Srl iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti la base imponibile è costituita dal reddito d'impresa corrispondente alla quota di partecipazione agli utili.
Rottamazione. La versione 2018, "bis" della definizione agevolata di cartelle ormai scadute, interessa tutti i debitori dell'ex Equitalia — ora Agente della Riscossione —, tra i quali, quasi il 30%, sono i lavoratori autonomi, agricoli compresi, in debito con l'Inps. Si fa riferimento ai carichi assegnati all'Agenti dagli enti impositori e relativi agli anni dal 2000 al 2016.
Rientrano in gioco in questo mese due tipi di pendenze, per le quali non si pagano né sanzioni né interessi né, in diversi casi, le "somme aggiuntive". Per le cartelle esattoriali notificate lo scorso anno tra il 1° gennaio ed il 30 settembre. É necessaria la domanda di condono entro il 15 maggio, potendo poi pagare anche in cinque rate (nel 2018 a luglio, settembre, ottobre, novembre e nel 2019 a febbraio). Per le cartelle di periodi precedenti, escluse dalla prima rottamazione non essendo stati onorati i pagamenti rateali concordati. Premesso che era richiesta una domanda di riammissione entro dicembre 2017, occorre versare ora entro il 31 maggio le precedenti rate scadute e completare il condono entro il prossimo 31 luglio.
Accomandatari. Sul contenzioso con l'Inps dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza 10087 del 24 aprile scorso. La legge prescrive l'iscrizione dell'accomandatario nella gestione Inps dei commercianti. Ma la Corte sentenzia che la semplice qualità di socio acco-mandatario non è sufficiente per l'obbligo di iscrizione fra i commercianti, cosa che l'Inps effettua spesso d'ufficio. Va accertata infatti anche la partecipazione del socio alle attività aziendali svolte con caratteri di abitualità e di prevalenza. Tanto vale anche per i familiari coadiutori, iscrivibili in quanto la loro prestazione sia abituale, svolta con continuità e stabilmente, e non in via straordinaria o eccezionale.
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