èin pieno svolgimento in Lombardia - regione ad alta concentrazione di enti di assistenza e di beneficenza - la nuova organizzazione delle Ipab, in seguito alla legge regionale n. 1/2003 che ne ha disposto un integrale riordino amministrativo.
La normativa regionale impone la trasformazione delle Ipab lombarde in istituti con una rinnovata natura pubblica (aziende di servizi alla persona) oppure in enti privatizzati (persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro). L'alternativa sulla diversa veste giuridica ha riflessi cruciali anche sulla posizione contrattuale e previdenziale del personale dipendente.
Ipab pubbliche. Le Ipab che decidono di trasformarsi in aziende di servizi alla persona sono considerate enti di diritto pubblico con rilevante finalità in diversi settori (assistenza sociale, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione). Il personale dipendente delle Ipab pubbliche continua ad essere regolato dal contratto di lavoro in corso fino a quando non sarà definito un distinto comparto di contrattazione collettiva. Il trattamento previdenziale proseguirà invece, senza interruzioni, con l'iscrizione all'Inpdap ai fini sia della pensione sia del trattamento di fine servizio.
Si ricorda che la legge 274/91 ha reso obbligatoria l'assicurazione Inpdap per tutti i lavoratori degli enti pubblici a qualunque titolo assunti "anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario ed anche se l'assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza o per attività non istituzionali".
Ipab private. Gli enti assistenziali che, adeguando il proprio statuto, decidono di assumere la veste privatistica (numerosi quelli di ispirazione religiosa) cessano ogni obbligo previdenziale verso l'Inpdap a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale. La trasformazione non costituisce motivo per risolvere rapporti di lavoro col personale dipendente, il quale conserva i trattamenti economici in corso, i fondamentali e gli accessori.
I dipendenti regolarmente in servizio alla data della trasformazione hanno invece la facoltà di mantenere l'iscrizione all'Inpdap (pensione e trattamento di fine servizio), salvando la contribuzione già maturata, purché la domanda di opzione venga presentata entro 90 giorni dalla data di trasformazione dell'ente. La scelta è insindacabile da parte del datore di lavoro e, una volta effettuata, è irrevocabile ed ha efficacia retroattiva. L'Inpdap, con una nota del 30 gennaio scorso, rende noto che, durante i 90 giorni a disposizione, tutti i dipendenti subiranno sullo stipendio ancora le ritenute ex Cpdel, fermo restando che saranno poi rimborsate a quanti non avranno esercitato l'opzione.
E' divenuta quindi obbligatoria l'iscrizione Inps sia per i vecchi dipendenti che non esercitano l'opzione entro il termine perentorio della legge sia per i nuovi assunti dopo la data di privatizzazione.
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