Un ipotetico "Bollettino delle ferie 2021" registra due interessanti passaggi sui riposi annuali dei lavoratori e, in particolare, sulle ferie estive. È assodato che i riposi sono tassativi e che ai giorni di ferie, stabiliti da leggi e contratti, non si può rinunciare. Sono pertanto nulli eventuali accordi di circostanza con il datore di lavoro per sostituire le ferie con indennità monetarie o con altri benefici. Vi sono pochissime eccezioni: quando la cessazione del rapporto di lavoro non consente l'utilizzo di ferie già maturate, oppure quando il lavoratore ha già utilizzato un riposo effettivo di quattro settimane (il periodo minimo stabilito dalla legge) e dispone di ulteriori giornate previste dal contratto di categoria.
Il dirigente. La regola e le eccezioni sono indiscutibili per il lavoro dipendente, comprese le figure dirigenziali. Tuttavia sebbene sia giuridicamente alle dipendenze dell'azienda, il dirigente gode di una totale autonomia per i tempi e i modi della sua prestazione lavorativa. Organizza pertanto le ferie personali come ritiene opportuno. A volte impegnandosi nel lavoro tanto da non utilizzare il suo diritto ai riposi. Appare quindi legittima la possibilità di monetizzare le ferie non godute. Come il caso approdato recentemente alla Corte di Cassazione che tuttavia ha respinto (sentenza 15952/2021) la giusta pretesa dell'interessato. La Cassazione ha confermato che la monetizzazione non può derivare dai comportamenti personali, ma solo da una impossibilità oggettiva che abbia ostacolato le ferie, come possono essere, nel caso, esigenze aziendali oggettive ed eccezionali e supportate da idonee prove.
Il docente. In vista del nuovo anno scolastico è in corso il "Piano scuola estate" per recuperare nel corso delle vacanze, per quanto possibile, la crescita e la socialità degli alunni compromesse per molti mesi dal Covid. Il Piano presuppone l'adesione volontaria di studenti e famiglie "così come del personale delle scuole" (circ. Miur 643/2021). I docenti sono stati quindi invitati a impegnarsi nel corso delle ferie estive spettanti e legittimamente utilizzate. Si tratta di una rinuncia di fatto alle ferie (o a una parte di queste) che, essendo volontaria, non può essere monetizzata né pretesa, per quanto siano apprezzabili il Piano e l'adesione degli interessati.
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