La “quattordicesima” dell’Inps il 1°luglio
martedì 25 giugno 2024
Lunedì prossimo, 1° luglio, l’Inps aggiunge alla pensione del mese la cosiddetta “quattordicesima” mensilità. È un importo, esente da tasse, che spetta a circa 3 milioni di pensionati del settore pubblico, del privato, dello spettacolo e dello sport. Occorre avere almeno 64 anni di età e redditi nel 2023 oltre la stessa pensione entro limiti diversi e fino a 15.564 euro, escludendo la casa, gli assegni per i figli, il trattamento di fine rapporto e altre somme arretrate. Il requisito dell’età si calcola alla data del 30 giugno per i pensionati del settore pubblico e del 31 luglio per le pensioni del settore privato, dello spettacolo e dello sport. Ai pensionati dei vari settori che compiono l’età oltre queste date e fino al 31 dicembre, e insieme ai nuovi pensionati di quest’anno, il bonus è pagato sulla rata di dicembre se sono presenti le ulteriori condizioni. È riconosciuto, in proporzione, anche sulle pensioni di reversibilità. In media il bonus si attesta su circa 420 euro, dato che l’importo effettivo, secondo le condizioni personali, può variare da un minimo di 336 euro a un massimo di 655 euro secondo gli anni di contributi che hanno dato diritto alla pensione (fino a 15, fino a 25, oltre 28 anni). Dipende anche dall’atti-vità svolta in precedenza come dipendente o come autonomo e dall’ammontare del reddito personale. Non occorre una specifica domanda per avere la quattordicesima (l’Inps verifica il diritto direttamente dal Casellario Centrale delle pensioni), ma se qualche pensionato non trova l’aumento e ritiene di averne diritto può rivolgersi agli uffici dell’Istituto o a un qualsiasi ente di patronato per ottenere la ricostituzione della pensione. Non va nemmeno trascurata l’ipotesi di ricevere la quattordicesima anche quando si è certi che non spetta. In questo caso, l’ente di previdenza invita a segnalarlo agli uffici per la dovuta restituzione e senza alcuna sanzione. La legge esclude dalla quattordicesima i trattamenti dell’Inps che non richiedono il versamento di contributi, come gli assegni e le pensioni agli invalidi civili, gli assegni sociali, l’Ape sociale, le pensioni dei fondi di solidarietà e l’indennizzo ai commercianti per cessata attività. Dal versamento di contributi al rispettivo Fondo pensionistico deriva invece il diritto alla quattordicesima anche ai ministri di culto. © riproduzione riservata
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