Con i consueti ritardi della burocrazia, viene messa ora a disposizione di tutti i pubblici dipendenti una particolare forma di riscatto prevista dalla legge finanziaria per il 2007. Si tratta del riscatto dei periodi di aspettativa dal servizio (continuativa o frazionata, ma non superiore a due anni) che i lavoratori pubblici, hanno richiesto ed utilizzato prima del 31 dicembre 1996 per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa già prevista dalla legge 53 del 2000. Questa forma di congedo non è computata nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali (non essendo retribuita), a meno che il lavoratore non proceda a riscattare l'aspettativa versando i relativi contributi.
Con l'assenso del Ministero del lavoro, ricevuto da pochi giorni, l'Inpdap, a stretto giro di posta, ha diramato le necessarie istruzioni per l'applicazione della nuova disciplina, che tra l'altro sostituisce ogni precedente disposizione.
Possono utilizzare questa facoltà di riscatto i dipendenti che risultano in servizio al momento della richiesta del riscatto, essendo già iscritti ad una delle casse previdenziali gestite dall'Istituto. Tuttavia sono ammessi al riscatto anche i dipendenti cessati dal servizio prima del 21 novembre 2007, a condizione che fossero in servizio al 1° gennaio 2007 e che la richiesta di riscatto risulti presentata entro il 19 maggio 2008.
I gravi motivi di famiglia possono essere relativi alla situazione personale del dipendente, dei componenti della propria famiglia, dei parenti anche se non conviventi (il coniuge, i figli legittimi o naturali o adottivi, i genitori, i generi e i suoceri ecc.) nonché dei portatori di handicap che siano parenti o affini del dipendente, entro il terzo
grado, anche se non conviventi.
Quanto alla "gravità" dei motivi familiari, sono riconosciute dalla legge (n. 278/2000) numerose giustificazioni: le necessità derivanti dal decesso di uno dei familiari, l'impegno del dipendente o della sua famiglia per la cura o l'assistenza di un parente, le situazioni di grave disagio personale con esclusione della malattia, le patologie acute o croniche o riacutizzate (neoplasie, infezioni, traumi, disturbi neurologici ecc.) sofferte da un parente e, in particolare, le patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva per la cui cura si richiede il coinvolgimento dei genitori.
I lavoratori interessati hanno la facoltà di riscattare anche solo in parte i periodi di aspettativa fruiti prima del 31 dicembre 2006 e sempre a condizione che gli stessi periodi non siano coperti da altra contribuzione.
L'Inpdap ricorda infine che per coloro che hanno presentato la domanda di riscatto nel 2007 e che, mediante l'accettazione del relativo provvedimento conseguono il diritto a pensione secondo le norme in vigore al 31 dicembre del 2007, il trattamento pensionistico ha decorrenza immediata, essendosi già aperta l'ultima finestra utile per i pensionamenti 2007.
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