Ha fatto scuola il Fondo di solidarietà per il settore del credito. Ai dipendenti delle banche e di altri istituti creditizi il Fondo liquida un assegno straordinario di accompagnamento alla pensione fino al termine del periodo di esodo. Occorre però che, nel tempo di durata dell’assegno, il lavoratore interessato maturi i requisiti per accedere alla pensione ordinaria. Lo scorso anno il Fondo per il settore del credito ha ritenuto possibile, ai fini del diritto all’assegno straordinario, cumulare con la forma della “totalizzazione” contributi versati come lavoratore dipendente e contributi accreditati come lavoratore dello spettacolo o sportivo professionista (gestioni FPLD e PALS). Dalla sommatoria deve risultare il diritto ad una sola pensione comprensiva delle contribuzioni versate nelle diverse gestioni. Assicurazioni. Analoga facoltà di totalizzazione è stata ora riconosciuta, e con gli stessi requisiti, anche al personale del settore assicurativo (delibera n. 6 del 26 maggio scorso) dal Fondo di solidarietà per le imprese assicuratrici e società di assistenza.
La forma di cumulo ammessa per l’assegno straordinario (in questo caso la “totalizzazione”) non cambia la “residenza” dei contributi, che resta immutata, così che ogni gestione assicurativa parteciperà pro quota all’importo dell’unico pagamento mensile. Poiché è consentito al lavoratore scegliere dove presentare la domanda di pensione fra le gestioni depositarie dei contributi, l’Inps ha ritenuto utile riepilogare alcuni indirizzi procedurali da applicare sugli assegni straordinari presso entrambi i Fondi citati (messaggio 2078 del 5 giugno scorso).
In primo luogo, la facoltà di cumulo deve essere esercitata anche per accedere alla pensione Inps. Inoltre, per questa pensione, deve essere valutata in ogni caso la contribuzione correlata che viene versata dal datore di lavoro contemporaneamente all’assegno straordinario.
Nel caso di lavoratori che abbiano anche contributi come artigiano o commerciante, deve essere data la precedenza a una pensione come dipendente, artista o sportivo. Altrimenti, si devono utilizzare i contributi da autonomo sommati a quelli da dipendente.
È presumibile che il nuovo indirizzo tracciato dai Fondi del credito e delle assicurazioni sarà seguito anche da altri fondi di solidarietà con proprie deliberazioni.
© riproduzione riservata
© Riproduzione riservata
ARGOMENTI: