Il mantenimento dei figli è un costante dovere di entrambi i genitori. Il principio è stato confermato, in termini solenni, dalla recente legge 54/2006 in tema di separazione dei coniugi ed affidamento condiviso dei figli: «ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito».
La legge, preceduta da lunghe discussioni, aveva l'intento di risolvere alcune conseguenze morali e patrimoniali delle separazioni e dei conflitti familiari. Avvenire del 7 febbraio scorso, aveva però rilevato che i rapporti tra i genitori separati, regolati dalle nuove norme, si estendevano indirettamente alla materia degli assegni familiari, sebbene questi non fossero presi in esame dalla nuova legislazione. Infatti, la separazione, voluta o subita dai coniugi interessati, non divide irreparabilmente la famiglia originariamente costituita, nel senso che, di là dalle intenzioni dei singoli coniugi, la legge li obbliga ad interessarsi e ad accordarsi per il mantenimento, la cura, l'istruzione e l'educazione dei figli. I vincoli morali che legano la famiglia originaria restano quindi intatti ed inscindibili, paradossalmente per forza di una legge civile.
L'Inps conferma ora (messaggio 12791 del 2 maggio scorso) quanto anticipato su Avvenire e detta le disposizioni applicative per i sussidi familiari spettanti ai genitori separati.
L'Istituto di previdenza prende atto che la legge 54 prevede, quale fine primario, l'interesse morale e materiale della prole e che l'affidamento dei figli spetta, in via prioritaria, ad entrambi i genitori. Rileva, pertanto, che, nel caso in cui i figli restino affidati ad entrambi i genitori, entrambi hanno il diritto a chiedere gli assegni familiari.
Di norma, dovranno essere gli stessi genitori ad accordarsi per scegliere chi fra i due dovrà richiedere l'autorizzazione al pagamento dell'assegno. In mancanza di questo accordo, gli assegni saranno accordati al genitore col quale il figlio risulta convivente.
Qualora sia il giudice a disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, si applica la regola ordinaria secondo cui è il genitore affidatario il solo titolare del diritto all'assegno per il nucleo familiare.
La posizione dell'Inps, che di norma fa da battistrada alle altre forme di previdenza, dovrebbe essere seguita, con analoghe disposizioni, dall'Inpdap per i pubblici dipendenti e dalle varie casse di previdenza dei liberi professionisti.
Assegno di mantenimento. Il giudice della separazione può disporre il pagamento di un assegno periodico a favore dei figli maggiorenni che non siano economicamente indipendenti. L'assegno deve essere versato, di regola, direttamente al figlio maggiorenne. La Corte di Cassazione (sent. 8221/06) conferma che il mantenimento non ha limiti di tempo sebbene, dopo i 26 anni di età, sia ragionevole valutare il comportamento responsabile del maggiorenne.
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