L'età per andare in pensione secondo il sistema previdenziale applicato dal 2009 nella Città del Vaticano si riflette, in questi giorni, sugli assegni in pagamento liquidati in base alla Convenzione fra l'Italia e la Santa Sede in materia di sicurezza sociale. L'accordo prevede la possibilità di cumulare i contributi versati in Italia e in Vaticano per maturare l'assegno previdenziale. Per le pensioni che usufruiscono di una integrazione al trattamento minimo italiano, le norme dell'Inps impongono il ricalcolo degli assegni al momento in cui gli interessati raggiungono l'età pensionabile secondo il regime vaticano.
Per evitare posizioni debitorie a carico degli interessati, l'Inps sospende in via cautelativa il pagamento dell'eventuale quota di integrazione al minimo sulle pensioni dei residenti sia in Italia sia in Vaticano e che compiono nel corso del 2018 l'età pensionabile estera. La sospensione è attiva da questo mese per coloro che hanno raggiunto l'età a dicembre 2017.
Per ottenere il ripristino del trattamento minimo originario oppure il ricalcolo dell'assegno i pensionati interessati devono fornire all'Istituto di previdenza il quadro aggiornato della propria situazione pensionistica.
Come si calcola. Per gli aspetti riguardanti il trattamento minimo, l'accordo con la Santa Sede prevede che deve essere calcolato dal Paese di residenza l'importo teorico spettante. Questo viene quindi ripartito a carico dei due Paesi in proporzione alla durata dei periodi contributivi posseduti da ciascuno Stato. Inoltre, il trattamento integrativo non è condizionato da requisiti reddituali, ma costituisce base imponibile.
Il minimo Inps. Le regole italiane sui pagamenti all'estero (art. 17 legge 724/94) prevedono che per il diritto al minimo l'assicurato deve possedere almeno 10 anni di contributi da costante attività lavorativa in Italia, fermo restando che i redditi posseduti devono essere inferiori ai limiti di legge. Il minimo sulle pensioni maturate in Italia è un diritto nazionale acquisito e può variare solo la sua misura in base al livello dei redditi personali e coniugali.
Il sistema italiano. In sintesi, secondo i criteri delle norme italiane; a) le pensioni liquidate ad assicurati in Italia vengono integrate all'importo minimo in vigore in Italia; b) le pensioni liquidate ad assicurati residenti in Vaticano vengono integrate all'importo minimo previsto dalla Santa Sede; c) le pensioni liquidate ad assicurati residenti in altri Paesi non sono integrabili ad un trattamento minimo; d) non sono integrabili le pensioni agli assicurati dopo il 1° gennaio 1996 e soggette al sistema contributivo.
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