Gli insegnanti di religione (idr) e gli altri dipendenti della scuola che lasceranno il servizio nel 2011 rischiano di non poter riscuotere la liquidazione per intero. La riforma previdenziale (la legge 122 del 30 luglio) ha rivoluzionato il regime della liquidazione finale, finora distinta nel "trattamento di fine servizio", cioè la buonuscita per i lavoratori già in servizio nell'anno 2000, ed il "trattamento di fine rapporto" (tfr) per gli assunti dal 2001 in poi. La differenza cessa di esistere a partire dal prossimo 1° gennaio: a tutti si applicherà solo il trattamento di fine rapporto, con le stesse regole del lavoro dipendente privato. Lo precisa la legge, applicando alla retribuzione un'aliquota del 6,91%. Per i nuovi docenti il nuovo tfr non presenta problemi, essendo calcolato al 6,91% dell'intera retribuzione annuale, rivalutata ogni anno dell'1,5%, ed aggiornata al costo della vita (75% dell'indice Istat).
Buonuscita ridotta. Invece per i docenti di religione già in servizio (anche se non inquadrati nei ruoli regionali) la liquidazione finale sarà composta in realtà da due diverse indennità, la prima già maturata con le regole del tfs e la seconda con le regole del tfr in vigore dal 2011. Ed è a questo punto che si crea una disparità con gravi effetti per gli interessati.
La prima quota, quella corrispondente al tfs fino al 2010, si calcola all'80% dell'ultima retribuzione per quanti sono gli anni di servizio utili. La seconda quota, secondo le precisazioni dell'Inpdap sulle nuove regole della riforma, deve prendere in considerazione, dal 2011, la stessa base retributiva del vecchio tfs ma applicando l'aliquota del 6,91%. Nella base retributiva, che continua ad essere pari all'80% dello stipendio, non vi rientrano quindi la retribuzione professionale e la rivalutazione annuale. L'Inpdap ritorna su questa differenza, motivandola dal fatto che l'ambito oggettivo di applicazione della legge è costituito esclusivamente dal «computo dei trattamenti di fine servizio», mentre le nuove regole «non mutano la natura delle prestazioni in esame, che rimangono trattamenti di fine servizio». Il sindacato di categoria Snadir stima, nell'ipotesi di un docente di religione di scuola secondaria superiore che lascia il servizio con 40 anni di insegnamento, dei quali la metà svolti dal 2011 in poi, una perdita sulla buonuscita di oltre tredicimila euro.
Riscatti. Prosegue immutata la possibilità di riscattare periodi o servizi da aggiungere al tfs. Tuttavia, se avvenuti prima del 2011, contribuiscono ad aumentare gli anni utili per la prima quota. Se invece sono successivi al 2010, gli stessi riscatti si trasformano in quote di retribuzione da accantonare a quelle calcolate per la seconda quota del tfs.
Arrotondamenti. Sei mesi di anzianità si arrotondano ad anno intero. Ma, nella seconda quota del tfs, le frazioni dell'ultimo anno di servizio si ridurranno in proporzione, mentre il 6,91% è dovuto sulla retribuzione mensile utile.
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