Artisti, cantanti, ballerini che danno forfait ai loro impegni per un'improvvisa indisposizione, talvolta preludio di un precario stato di salute, possono contare su una particolare assistenza economica a cura dell'Inps-ex Enpals. A tutti i lavoratori dello spettacolo, compresi i tecnici e gli amministrativi, viene riconosciuto dall'Istituto di previdenza la tutela dello stato di malattia, sempre che gli interessati non percepiscano durante l'evento morboso una normale retribuzione da parte dei datori di lavoro secondo il rispettivo contratto di lavoro. Infatti l'assistenza economica per il settore dello spettacolo non ha lo scopo di sostenere gli oneri per le cure mediche, ma intende compensare la perdita di guadagno per la mancata attività e, pertanto, non è possibile liquidare prestazioni economiche quando il lavoratore percepisce la normale retribuzione durante la malattia. Tuttavia, per loro caratteristiche, sono esclusi dall'assicurazione malattia i musicisti autonomi (imprenditori di se stessi) e i dipendenti a tempo indeterminato delle Fondazioni lirico-sinfoniche, oltre agli sportivi professionisti assicurati Enpals. Dallo scorso maggio sono entrate in vigore nuove disposizioni (riepilogate nella circolare Inps 132 del 10 settembre) che rendono più accessibili le prestazioni che l'Istituto riconosce agli interessati. Infatti, sono ora sufficienti per il diritto all'assistenza 40 contributi giornalieri versati nell'anno precedente l'evento morboso, invece dei 100 contributi giornalieri secondo le vecchie regole. L'Inps, a partire dal quarto giorno di malattia, liquida quindi il 60% della retribuzione media giornaliera per i primi 20 giorni di malattia (comprese domeniche e festività nazionali e religiose). Dal 21° e fino a un massimo di 180 giornate l'indennità sale all'80%. Per i lavoratori disoccupati e per i giorni non lavorativi della settimana l'indennità è limitata al 40%. Ricevono direttamente l'indennità dall'Inps i lavoratori disoccupati e i "saltuari" con contratto a termine o a prestazione e i dipendenti di imprese saltuarie o stagionali. Agli altri interessati provvede il datore di lavoro in corso che, preso atto delle necessarie certificazioni, anticipa gli importi, facendosi poi rimborsare dall'Inps. A questo punto l'Istituto accredita al lavoratore i contributi figurativi.
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