Il nuovo cumulo con il lavoro
martedì 4 febbraio 2003
«Cumulabilità totale» è il motivo ispiratore delle nuove regole in tema di pensioni e redditi da lavoro introdotte dalla finanziaria 2003. Il cumulo assoluto non riguarda ancora tutte le pensioni e tutte le possibili situazioni lavorative. Si può dire però che alcuni divieti e strettoie del passato, che ancora rimangono, si presentano come eccezioni del nuovo indirizzo. Il divieto di cumulo si allenta in particolare per le pensioni di anzianità. Dal 1° gennaio 2003 scompare del tutto per i pensionati che, all'atto del pensionamento, possiedono almeno 37 anni di contributi e 58 di età. Chi non rientra nelle nuove condizioni,
essendo già pensionato nel 2002 e soggetto a divieti di cumulo, si libera da questi vincoli pagando una somma da versare una tantum. Infine, i pensionati che in passato hanno lavorato violando le disposizioni sui divieti di cumulo, possono ottenere l'ab-buono delle trattenute dovute, delle penalità e relativi interessi, pagando una somma una tantum. Il sistema generale di cumulo, considerando anche le nuove regole, presenta questa situazione: 1) Nuove pensioni di anzianità e prepensionamenti dal 2003 in poi: cumulano totalmente redditi da dipendente e da autonomo, se liquidate con almeno 37 anni di contributi e 58 di età. Oltre questi requisiti, permane il divieto di cumulo totale col lavoro dipendente ed il divieto parziale (30% dell'importo oltre quello minimo della pensione) per il lavoro autonomo. 2) Pensioni di anzianità anteriori al 2003: cumulano totalmente qualsiasi reddito, se liquidate con almeno 40 anni di contributi, oppure con 37 di contributi e 58 di età, oppure compiono l'età per la vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne). Oltre questi requisiti, permane il vecchio regime. Pensionati-lavoratori del 2002. I pensionati occupati in attività lavorative alla data del 30 novembre 2002, possono "acquistare" il diritto al cumulo totale, pagando una somma personalizzata. Il relativo importo si ottiene sottraendo alla pensione lorda di gennaio 2003 la quota del trattamento minimo (402,12 euro), calcolando il 30% del risultato e moltiplicandolo per un numero speciale. Questo numero è la differenza tra 95 (somma di 37 anni di contributi e 58 di età) e l'analogo numero che è somma dei contributi e dell'età del pensionato all'atto del suo pensionamento. L'una tantum ha tuttavia dei limiti (minimo 20% e massimo 300% della pensione di gennaio 2003) e va versata per intero entro il 17 marzo 2003 oppure il 30% e rateizzando la differenza in cinque rate trimestrali con l'interesse del 3%. Anche i pensionati la cui attività lavorativa è avviata dopo il 30 novembre 2002 potranno pagare l'una tantum entro tre mesi dall'inizio dell'attività, calcolandola sull'ultima rata di pensione. Sanatoria. A tutti i pensionati in difetto sulle regole di cumulo, vengono condonate le somme a debito dovute fino al 31 marzo 2003, pagando una somma pari al 70% della pensione di gennaio 2003 moltiplicato per tutti gli anni di violazione.
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