I corsi di laurea, che in questi giorni sono avviati presso le università italiane e presso gli atenei stranieri in Italia, offrono agli studenti il vantaggio di detrarre il costo della formazione accademica, inserendolo nell'annuale dichiarazione dei redditi come "spese di istruzione".
La detrazione dalle tasse, nella misura del 19%, è valida anche per la frequenza dei corsi di teologia, tuttavia non oltre un tetto che viene stabilito ogni anno e che è riferito alle tasse e ai contributi degli istituti statali. In Italia i corsi di teologia si tengono attualmente solo presso atenei stranieri, e a questi sono assimilate le università pontificie e gli altri istituti della Chiesa italiana che rilasciano titoli accademici in Teologia.
Le regole per detrarre il costo della frequenza di questi studi presso le strutture ecclesiastiche sono quindi uguali a quelle stabilite per le facoltà italiane. Il ministero dell'Istruzione indica ogni anno il costo medio dei corsi nelle facoltà italiane, ma a causa dell'autonomia degli atenei nella loro gestione, deve tener conto delle differenze che si creano sul territorio e dei diversi indirizzi culturali. La Teologia rientra nell'ambito "Umanistico - sociale".
Per il trascorso anno fiscale 2015 (730 o Unico 2016) sono stati stabiliti i seguenti importi, validi anche per la Teologia, in base alla sede del corso di studi: al Nord 2.800 euro, al Centro 2.300 euro, al Sud e Isole 1.500 euro. A questi importi va aggiunto quello della tassa regionale per diritto allo studio.
L'Agenzia delle Entrate (circ. 18/2016) specifica, per semplificare, che la propria regione di riferimento è quella in cui si svolge il corso di studi, anche nel caso in cui questo sia tenuto presso lo Stato della Città del Vaticano.
Per l'anno fiscale 2016 le matricole e gli altri studenti di teologia potranno tener conto dell'aggiornamento delle detrazioni che sarà contenuto in un decreto del Miur da emanare entro il prossimo 31 dicembre.
Riscatti. La Licenza in Teologia è riconosciuta in Italia come Diploma universitario e come Diploma di Laurea dell'ordinamento universitario italiano (legge 341/1990). Lo Stato italiano riconosce inoltre gli altri titoli accademici rilasciati dalle università pontificie quali università straniere.
A questa equiparazione si collega la facoltà di riscattare nell'Inps gli anni del corso legale di studi allo scopo di anticipare o di incrementare il futuro assegno pensionistico. Mentre il riscatto dei diplomi è ampiamente riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, professionisti, è invece impedito nel Fondo Clero da una rigida interpretazione dell'Inps.
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