Iprossimi convegni riservati alle strutture religiose in materia di lavoro e di previdenza metteranno meglio a fuoco le numerose novità del jobs act e degli ultimi decreti attuativi esaminati giovedì scorso dal Consiglio dei ministri. Tuttavia per gli amministratori di scuole, istituzioni ed altri enti religiosi appare necessaria una tempestiva familiarità con gli ultimi aggiornamenti. Più in generale la programmazione delle attività e delle risorse per il 2016 richiede un adeguamento dei margini di manovra in diversi campi, in modo particolare in materia di collaborazioni. Collaborazioni. Il cosiddetto "riordino contrattuale", completato dai nuovi decreti, prevede che non potranno essere più attivate collaborazioni "a progetto", venendo quindi abolita questa particolare caratteristica introdotta dalla riforma Fornero. Le collaborazioni in corso proseguono però fino alla loro naturale scadenza, ed ugualmente valide restano le collaborazioni regolate da accordi con i sindacati nazionali. Tuttavia è ancora possibile stipulare collaborazioni coordinate e continuative, anche a tempo indeterminato, purchè il collaboratore abbia la più ampia autonomia organizzativa, libero di lavorare negli orari e perfino nei luoghi a lui più opportuni. Una particolare attenzione è richiesta all'ente dal 2016: si applicano le norme sul lavoro subordinato qualora l'attività del collaboratore sia pienamente organizzata dal datore di lavoro, anche riguardo ai relativi tempi ed orari. Spunta inoltre una mini sanatoria sulle false partite Iva: l'ente che assume a tempo indeterminato lavoratori che in precedenza erano qualificati come collaboratori a progetto oppure lavoratori autonomi con partita Iva (ma spesso adibiti alla segreteria o al magazzino) non sono soggetti a sanzioni amministrative, fiscali e contributive Inps, salvo gli esiti di eventuali ispezioni sul rapporto di lavoro avvenute prima dell'assunzione.Esenti infine dal nuovo regime sono le collaborazioni con gli iscritti ad albi professionali oppure in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche.Apprendistato. Dal 2016 spettano agli apprendisti tutte le garanzie della previdenza: assicurazione infortuni, malattia, invalidità e vecchiaia, maternità, assegni familiari, disoccupazione (assicurazione per l'impiego). Mobilità in deroga. Nel quadro della riforma degli ammortizzatori sociali, l'Inps precisa che non sono considerate indennità di mobilità in deroga le analoghe prestazioni concesse per via ministeriale a cliniche, ospedali, case di cura ed altri enti inquadrati nel settore della sanità privata (circolare 105/2015).
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