Gli enti nella «rete» dell'Inps
giovedì 23 settembre 2004
Una svolta radicale in materia di contributi Inps è in vigore da questo mese. è divenuto obbligatorio, per tutti i datori di lavoro - compresi i numerosi istituti ed opere religiose -, l'invio tramite Internet delle denunce contributive mensili. La trasmissione telematica dei dati all'Inps dovrà essere effettuata direttamente o tramite un intermediario abilitato (un proprio dipendente od un professionista). Nel primo invio dovrà essere rispettato il termine del 30 settembre, ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, fermo restando la scadenza del giorno 16 per il pagamento dei contributi. Il definitivo addio agli storici modelli cartacei Dm/10 comporta la chiusura di questo canale anche nei contatti con le banche e con le poste. D'ora in avanti i relativi sportelli potranno accettare esclusivamente i modelli di pagamento F24. Ad ogni buon fine - sottolinea l'Inps - con l'utilizzo di Internet per comunicare i dati contributivi dei dipendenti, nulla cambia circa i termini di presentazione e le modalità di pagamento delle denunce mensili, sia a debito sia a credito del datore di lavoro. Il nuovo sistema consente, oltre ad un'innegabile semplificazione, anche l'accredito dei contributi al lavoratore in tempo reale e quindi tempi più veloci nella liquidazione delle prestazioni.
Orario di lavoro. è entrata in vigore il 1° settembre la riforma dell'orario di lavoro negli aspetti sanzionatori (decreto leg. 213/04). Il mancato rispetto dell'orario stabilito dal contratto collettivo comporta, per il datore di lavoro, un ampio ventaglio di sanzioni, anche di carattere penale. Sono punibili con l'arresto o con ammenda le violazioni alla tutela della maternità (occupare la donna, in orario compreso tra le ore 24 e le ore 6, nel periodo tra l'inizio della gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino) e al divieto del lavoro notturno (se il lavoratore dissente per iscritto 24 ore prima, non è consentito adibire, al lavoro di notte, la madre o il padre di un bambino sotto i 3 anni oppure di un disabile). La riforma si occupa inoltre delle ore di straordinario, dei riposi giornalieri e dei riposi settimanali. Ferie. Lo stesso decreto vincola anche la durata e i periodi di fruizione delle ferie, stabilite in quattro settimane per ogni anno e che devono essere consumate entro 18 mesi dall'anno di maturazione. In particolare, due delle quattro settimane devono essere concesse nello stesso anno di maturazione, anche consecutivamente se lo richiede il lavoratore. La nuova disciplina richiede quindi un'attenta programmazione dei periodi feriali residui, anche in vista delle festività natalizie. La riforma non si applica al personale della scuola. Sanzioni. Le violazioni in materia di orario di lavoro possono variare da 25 a 154 euro secondo l'illecito. Ancora più pesanti quelle relative alle ferie, che possono raggiungere i 780 euro per ciascun lavoratore.
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