Con una tempestiva circolare, la numero 8 del 28 aprile scorso, l'Agenzia delle Entrate ha precisato le modalità di pagamento, già da questo mese, del bonus di 80 euro, creato dal Governo per ridurre la pressione fiscale e per favorire la ripresa dei consumi. Il nuovo beneficio non consiste in un aumento straordinario delle retribuzioni e degli stipendi, ma in un credito di imposta che viene riconosciuto a molti contribuenti soggetti all'Irpef, e tra questi il clero.Tra i beneficiari la stessa circolare indica infatti anche «i sacerdoti». Questo termine va in realtà riferito a tutti i ministri di culto, anche di altre confessioni religiose, la cui remunerazione sia assimilata fiscalmente al reddito da lavoro dipendente. Il bonus, previsto per l'anno 2014, è destinato solo a chi possiede redditi compresi tra 8.000 e 26.000 euro lordi, al netto della casa di abitazione. In ogni caso è automatico, non necessita di alcuna richiesta, ed è esente da altre tasse o addizionali. Da questo provvedimento sono esclusi i pensionati in quanto tali, e lo stesso reddito da pensioni (Fondo Clero oppure altre gestioni Inps-Inpdap) non rientra nel limite dei 26 mila euro. È nelle intenzioni del Governo introdurre un analogo provvedimento per i pensionati e quanti possiedono redditi inferiori ad 8 mila euro.È determinante, per i sacerdoti aventi diritto, la presenza di un sostituto d'imposta che operi trattenute Irpef. Esempi: una scuola pubblica o privata sulle relative retribuzioni, un committente sui compensi da collaborazioni, un fondo pensionistico che liquida assegni complementari. In ultima analisi, interviene come sostituto l'Istituto centrale per il sostentamento del clero (Icsc) sulle remunerazioni dei sacerdoti inseriti nel sistema. Per i sacerdoti di nuova ordinazione, il bonus è rapportato ai giorni di ministero svolto nel corso del 2014.La maggior parte del clero italiano è interessato al bonus come contribuente Irpef da parte di più sostituti d'imposta, in genere l'Istituto centrale ed una scuola. In assenza, per ora, disposizioni al riguardo, appare opportuno informare il datore di lavoro di tale situazione.Qualora il bonus venga riscosso ma non sia dovuto (in genere per aver superato, anche in seguito, il tetto dei 26 mila euro) dovrà essere rimborsato, oppure esposto a conguaglio, in sede di dichiarazione dei redditi del 2015.Religiosi. Il bonus spetta anche ai membri degli Ordini e delle Congregazioni qualora siano contribuenti soggetti Irpef e siano in possesso dei requisiti sopra indicati. L'importo del bonus non incide sul calcolo dei redditi utili ai fini del diritto all'assegno sociale.
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