Fisco e Inps: il rendiconto per artigiani, commercianti e liberi professionisti
martedì 25 luglio 2017
Sul nuovo modello "Redditi" 2017 i lavoratori autonomi trovano conferma di quanto il sistema fiscale, e l'Inps a ruota, mettano a dura prova la loro capacità contributiva. Sono ora in scadenza il 31 luglio i saldi 2016 e i primi acconti per il 2017, con una lieve maggiorazione dello 0,40%. In coincidenza con la dichiarazione fiscale l'Inps sta elaborando gli avvisi bonari sulla rata dei contributi 2017 scaduta a maggio; gli avvisi sono disponibili sul Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, oppure tramite messaggio in arrivo al proprio indirizzo di posta elettronica.
Lo stesso Istituto di previdenza richiama ogni anno gli interessati alla corretta compilazione del modello fiscale, e dedica disposizioni aggiornate per il Quadro RR, per evitare il formarsi di ulteriori debiti contributivi e relativa coda di sanzioni e interessi (circ. 104/2017).
Quadro RR. Deve essere indicato nella sez. I del Quadro il totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2016, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti. I redditi costituiscono la base imponibile per il calcolo dei contributi Inps per sé e per gli eventuali collaboratori. L'Inps precisa che qualora emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito ed il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite mod. F24, la codeline da riportare nel pagamento è quella prevista per i predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare). Particolari indicazioni vengono fornite inoltre per i titolari interessati ai regimi contri-butivi agevolati.
È possibile rateizzare i pagamenti dei contributi oltre il minimale. È ammessa anche la compensazione sul mod. F24, tuttavia soltanto se gli importi contributivi da compensare siano riferibili al 2016.
Liberi professionisti. Per gli iscritti alla Gestione separata la base imponibile sulla quale calcolare i contributi è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef, compreso quello in forma associata e il "regime forfettario" qualora sia stato adottato dal professionista.
Non devono compilare il Quadro RR sez. II, e non sono tenuti al pagamento di contributi, i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria (contributo soggettivo) alla rispettiva Cassa di previdenza.
Sono esclusi anche coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono soggetti, per l'attività professionale, ad un'altra forma di previdenza assicurativa. Ad esempio, le ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti o i maestri di sci.
© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI