Ferie, rischio di sanzioni
giovedì 9 giugno 2005
Sui dipendenti degli enti religiosi incombe la nuova disciplina sulle ferie, regolate da due diversi decreti (66/2003 e 213/2004) con lo scopo di garantire al lavoratore un effettivo recupero delle sue energie psico-fisiche. Nei due decreti è stabilito che il diritto alle ferie è irrinunciabile e che deve essere utilizzato con particolari modalità. Tra queste si rileva anche un obbligo per gli amministratori degli enti e per altri datori di lavoro di procedere ad opportune verifiche (entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno) sull'utilizzo delle ferie spettanti ai dipendenti.
I decreti citati trattano in realtà di diversi aspetti delle prestazioni lavorative, quali l'orario di lavoro ordinario e straordinario, i riposi giornalieri, le pause lavorative, il lavoro notturno ecc. Tuttavia, per la prima volta in questa materia, il settore religioso è oggetto di espresse deroghe alla legge. Vengono infatti esclusi la "manodopera familiare ed i lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose" con precisi riferimenti alle modalità dei ritmi di lavoro. Tra queste prescrizioni non sono però citate le ferie. Di conseguenza, anche il personale degli enti religiosi è soggetto alle regole sulle ferie comuni al mondo del lavoro. La legge aggiunge che sono sempre validi gli eventuali trattamenti più favorevoli stabiliti dalla contrattazione collettiva di settore.
Le nuove ferie. Chiarita l'esclusione dei religiosi dai ritmi di lavoro, la legge stabilisce che ad ogni lavoratore spetta un periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane. Questo periodo deve essere goduto per almeno due settimane - consecutive se lo richiede il lavoratore - nel corso dell'anno di maturazione. Le restanti due settimane (che completano il periodo minimo di ferie garantito) devono essere utilizzate, anche in modo frazionato, entro diciotto mesi dal termine dell'anno di maturazione. Se poi il contratto collettivo prevede un termine più breve dei diciotto mesi, risulta più favorevole al dipendente e come tale conserva la propria efficacia. Solo a conclusione definitiva del servizio è possibile monetizzare le ferie residue non godute.
La violazione dei minimi di legge (2 settimane nell'anno in corso più 2 settimane entro diciotto mesi) comporta una sanzione da 130 a 780 euro, a carico del responsabile amministrativo, per ogni lavoratore e per ogni periodo cui si riferisce la violazione.
Dalla nuova impostazione della legge si ricava il diritto del lavoratore di godere dei periodi di riposo per recuperare le proprie energie e, in corrispondenza, l'obbligo del responsabile amministrativo (economo, capo del personale, dirigente interno ecc.) di far utilizzare le ferie al dipendente, per non incorrere nelle sanzioni amministrative previste. Di qui la necessità di predisporre adeguati piani di ferie che tengano conto degli interessi del lavoratore come degli enti, e di verificare periodicamente il rispetto della programmazione.
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