Ecclesiastici, le pensioni 2005
giovedì 23 dicembre 2004
Col nuovo anno sono rivalutate al costo della vita anche le pensioni pagate ai sacerdoti ed ai religiosi. L'adeguamento è pari all'1,9% applicato sugli importi in vigore nel 2004 e per i quali non spetta alcun conguaglio.
Dal 1° gennaio 2005 l'importo minimo delle pensioni del clero aumenta così a 420,02 euro. Questo importo potrà essere ritoccato, in occasione del rinnovo dei pagamenti del prossimo anno, qualora l'andamento del costo della vita nel corso del 2005 presenti variazioni di rilievo. Beneficiano della rivalutazione anche alcune vecchie pensioni liquidate a familiari superstiti di sacerdote, ora in pagamento con un importo unico di 87,60 euro. In caso di titolarità di più pensioni, gli assegni del Fondo clero sono esclusi dalle operazioni di cumulo e quindi beneficiano di una rivalutazione intera e separata. Inoltre, anche la trattenuta di un terzo sulla pensione del Fondo viene aggiornata nel contesto della rivalutazione generale.
Maggiorazioni del Fondo. Per ogni anno di contributi versati al Fondo Clero che eccede il requisito minimo spetta una maggiorazione (detta anche "quota aggiuntiva" o "supplemento"), il cui importo per l'anno 2005 è di 4,83 euro. Con l'elevazione, tuttora in corso,
del requisito contributivo nel Fondo, la maggiorazione sulle nuove pensioni spetta oltre i 14 anni di versamenti; tale criterio si applica anche ai casi di esenzione dall'aumento dei contributi (minimo di 10 anni maturato entro il 31 dicembre 1999, autorizzati ai versamenti volontari entro il 1999, impossibilità di raggiungere il minimo entro il 2013). Se la maggiorazione fosse invece riconosciuta subito dopo il vecchio minimo di 10 anni, il sacerdote interessato beneficerebbe di un vantaggio improprio rispetto agli altri iscritti al Fondo.
Infine, chi beneficia dell'aumento al vecchio milione di lire riscuoterà nel nuovo anno 543,79 euro.
Ordini religiosi. Il modesto ma importante apporto al sostegno delle case religiose, costituito dagli assegni sociali di cui godono i membri che hanno già compiuto i 65 anni, sale nel 2005 a 374,97 euro. Per i titolari della vecchia pensione sociale (riconosciuta entro il 1995) l'importo base sale a 309,02 euro. Ulteriori benefici spettano inoltre, con regole diverse, ai religiosi titolari di pensioni e assegni per invalidità civile.

Docenti di religione. Anche l'Inpdap applica l'aumento dell'1,9% sui trattamenti di propria competenza. Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 3039 del 18 maggio 2000, ha dichiarato tuttavia illegittima la procedura applicata dall'Inpdap che calcola la percentuale di perequazione sul cumulo della pensione base e dell'indennità integrativa speciale. L'aumento derivante dal cumulo, in base alle regole proprie della rivalutazione, può risultare infatti inferiore a quello che si ottiene separando le due quote. Ai pensionati interessati non resta che ricorrere ad una decisa azione legale contro l'ente di previdenza.
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